Il Codice del Terzo settore è imperniato sulla nuova figura degli ETS (Enti del Terzo settore), la quale ricomprende anche altre tipologie di organizzazioni già esistenti (come le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale).
Le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore. Sono ETS gli enti iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore e che assumono la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato), APS (Associazione di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri enti di carattere privato. Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi, mentre sono escluse le società.
Gli ETS perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
Gli ETS utilizzano il web per rendere pubblici i propri bilanci, ma non solo: è infatti prevista anche la pubblicazione dei compensi di alcune figure interne all’ente. La pubblicazione di questi dati online rappresenta un obbligo a cui devono adempiere, a seconda dell’entità delle entrate dell’ente.
Non sono ETS le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
Tutti gli ETS hanno il divieto di distribuire gli utili, ad esclusione delle Imprese Sociali che hanno invece limiti molto stringenti di divisione degli utili.
Relativamente alle risorse umane devono essere rispettati i seguenti vincoli:
– divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti (RAL: Retribuzione Annua Lorda);
– divieto di corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Gli ETS non commerciali con entrate inferiori a 220.000 euro possono tenere un rendiconto di cassa delle entrate e delle spese complessive. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate uguali o superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Per gli altri il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali, presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicarlo nel proprio sito internet. Gli ETS non iscritti nel Registro delle Imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Sono previste, per gli ETS, molte agevolazioni e semplificazioni. Agli ETS viene applicato un nuovo concetto di non commercialità (posto al vaglio della Commissione Europea). Il concetto di non commercialità segue il principio generale per cui si considerano non commerciali quelle gratuite e le attività che sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento. Si stabiliscono nuove condizioni per la perdita del profilo di ente non commerciale. Si considerano commerciali anche i corrispettivi (che superano i costi effettivi) richiesti agli associati, ad eccezione delle APS (Associazione di Promozione Sociale).
Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.