E’ stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione annuale IVA con scadenza per l’invio telematico entro il 28 febbraio 2017.
In via generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.
Sono, invece, esonerati dall’obbligo in esame:
• i contribuenti che, per l’anno d’imposta, hanno:
– registrato esclusivamente operazioni esenti (di cui all’art. 10 del DPR 633/72);
– effettuato esclusivamente operazioni esenti essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti (di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72);
• i contribuenti minimi, di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98 (conv.L. 15.7.2011 n. 111);
• i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
• i produttori agricoli in regime IVA di esonero ai sensi dell’art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
• gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 co. 6 del DPR 633/72, a condizione che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
• le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell’IVA;
• i soggetti passivi IVA non residenti che hanno nominato il rappresentante fiscale “leggero”, qualora abbiano effettuato, nell’anno d’imposta, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
• le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime forfetario di cui L. 16.12.91 n. 398, consistente nell’esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali;
• i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del DPR 633/72, per l’assolvimento degli adempimenti relativi
ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
A differenza degli anni precedenti NON sarà più possibile per nessun soggetto passivo IVA presentare la dichiarazione annuale IVA allegata al modello Unico; a partire dalla dichiarazione annuale IVA 2017×2016 in scadenza il prossimo 28 febbraio quindi la dichiarazione andrà presentata in via telematica in forma completamente autonoma e staccata dal modello Unico redditi.
Rimane invece invariata la data del versamento IVA annuale fissata al 16 marzo 2017 con la possibilità di differire il pagamento assieme alle imposte sui redditi con le consuete maggiorazioni.
Il modello IVA 2017, rispetto al modello precedente, presenta le seguenti principali novità.
1) Eliminazione in frontespizio della casella relativa alla dichiarazione integrativa a favore; a seguito delle modifiche apportate all’art. 8 DPR 322/1998 infatti vengono uniformati i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa sia quella a favore del
fisco che quella a favore del contribuente.
2) Introduzione dei righi, ai quadri VE e VF, relativi alle operazioni con aliquota 5% (prestazioni socio sanitarie rese da cooperative sociali, e cessioni di basilico, rosmarino e salvia) e quelle soggette alle nuove percentuali di compensazione previste per i prodotti
agricoli.
3) Aggiornamento delle operazioni in reverse charge da dichiarare al rigo VE35 “cessioni di prodotti elettronici” ed al rigo VJ16 “acquisto di prodotti elettronici” (tablet, laptop e consolle da gioco) ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. c).
4) Adeguamento della nuova soglia di Euro 30.000 per la richiesta dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia e/o visto di conformità in quadro VX.
5) Modifica dei regimi opzionali in quadro VO per i passaggi da regime IVA ordinario e quelli forfettari.
6) Introduzione del nuovo quadro VN ove riportare il credito derivante dalla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine prescritto per l’invio telematico della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello a cui la integrativa stessa si riferisce; nel
quadro va esposto l’anno a cui si riferisce la dichiarazione integrativa e l’importo del credito derivante che va poi riportato nel nuovo rigo VL11.
7) Introduzione del nuovo quadro VG per la procedura di compensazione nella liquidazione IVA di gruppo.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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