L’Agenzia delle entrate ha pubblicato in data 12 settembre 2024 la risposta all’interpello n. 181/2024 avente ad oggetto Dichiarazione delle cripto–attività possedute e imposta di bollo.

L’Agenzia delle entrate viene interpellata relativamente al caso di un contribuente in possesso di bitcoin presso una società di diritto italiano iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Tale soggetto spiega come egli abbia compilato il Quadro RW per tutto il periodo di possesso dei bitcoin e che, nel periodo d’imposta 2023, gli sia stata addebitata dalla società l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13, comma 2ter della Tariffa, Parte Prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (pari ad euro 26,07); a tale società non era però stato attribuito il ruolo di sostituto d’imposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Alla luce di questo episodio, il contribuente richiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito ai seguenti punti:

  • obbligo di compilazione del Quadro RW ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167;
  • applicazione dell’imposta sul valore delle criptoattività ai sensi del comma  18, ultimo periodo, dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Prima di riportare il parere dell’Agenzia delle entrate in merito ai quesiti posti, risulta necessario ricordare che a partire dall’1/1/2023 nella compilazione del Quadro RW deve essere segnalata ogni criptoattività (non solo le criptovalute), a seguito delle modifiche apportate dalla lettera c) del comma 129 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il comma 126 ha infatti introdotto una nuova categoria di redditi diversi con l’inserimento della lettera c­sexies) nel comma 1 dell’articolo 67 del Tuir: le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto­attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto­attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto­attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

In risposta ai dubbi sollevati relativamente all’applicazione dell’imposta di bollo e alla compilazione del Quadro RW, l’Agenzia delle entrate richiama innanzitutto la circolare n. 30/E del 2023, nella quale viene chiarito l’obbligo di riportare il valore delle criptoattività nel Quadro RW, aggiungendo che tale adempimento ricorre anche per i soggetti che non possiedono direttamente cripto­attività, ma sono titolari effettivi dell’investimento secondo la normativa antiriciclaggio. In capo al contribuente sorgono obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto­attività a prescindere dalle loro modalità di archiviazione e conservazione e dal loro possesso in Italia o all’estero, precisando inoltre che anche le cripto­attività possono rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990.

Seppur il contribuente sia tenuto alla compilazione del Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale (barrando la colonna 16), non deve essere applicata alcuna imposta sul valore delle cripto-attività dal momento che, come nel caso in esame, essa non è dovuta in presenza di un altro intermediario che ha già provveduto ad applicare l’imposta di bollo. Nell’applicazione dell’imposta di bollo l’importo in euro temporaneamente presente nella posizione del contribuente non deve essere nè considerato (non rappresenta infatti un prodotto finanziario) nè indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi in quanto non detenuto all’estero (come precisato dal contribuente nella documentazione integrativa). Nella circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 era stato infatti chiarito che, in caso di costanza  di  rapporto, se congiuntamente all’inizio e alla fine del periodo rendicontato vi è assenza di prodotti finanziari e non avviene alcuna registrazione di movimentazioni nel corso del periodo citato, l’imposta non è dovuta.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share