La bozza della legge finanziaria per il 2023 agli artt. da 31 a 35 introduce una disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia”.

In particolare con l’introduzione della nuova lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67, TUIR è ora previsto che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:

  • realizzati mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta / detenzione di criptoattività, comunque denominata, archiviata / negoziata elettronicamente tramite tecnologie di registri distribuiti / tecnologie equivalenti;
  • non inferiori complessivamente a € 2.000. Tale soglia di esclusione dall’imposizione è finalizzata ad evitare la tassazione di importi non rilevanti (generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio, nel caso di utilizzo di cripto-attività nel settore del gaming).

Nota Bene

Non è tassata la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Ad esempio:

  • non rileva lo scambio tra valute virtuali;
  • rileva l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene / servizio / altra tipologia di cripto-attività (ad esempio, utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in € o in valuta estera.

In merito alle modalità di determinazione di tali redditi, con le modifiche apportate all’art. 68, TUIR, è previsto che le plusvalenze sono:

  • determinate dalla differenza tra:

– corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività permutate; e –costo / valore di acquisto;

  • sommate alle relative minusvalenze.

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.

In caso di acquisto:

  • per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione;
  • per donazione, si assume come costo quello del donante.

Nota Bene

Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

PERIODO TRANSITORIO

Per effetto delle novità in esame, le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività rientrano esclusivamente nella disciplina contenuta nella lett. c-sexies) e, pertanto, non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle lett. c-ter) e c-quater) del comma 1 dell’art. 67, TUIR.

Con una disposizione di natura transitoria, è consentita la deduzione dalle plusvalenze ex art. 68, comma 5, TUIR delle minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività (già) realizzate ai sensi delle citate lett. c-ter) e c-quater) all’1.1.2023.

MODALITÀ IMPOSITIVE

A seguito delle modifiche apportate all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è estesa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% anche ai redditi di cui alla citata lett. c-sexies).

É comunque prevista la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l’applicazione del:

  • regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97.

Nota Bene

Tale opzione può essere esercitata relativamente ai rapporti intrattenuti con:

O i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (art. 3, comma 5, lett. i, D.Lgs. n. 231/2007);

O i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di portafoglio digitale (art. 3, comma 5, lett. i-bis, D.Lgs. n. 231/2007);

  • regime c.d. “del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97.

MONITORAGGIO FISCALE

Come noto, ai sensi dell’art. 4, DL n. 167/90, i soggetti residenti in Italia:

O persone fisiche;

O enti non commerciali;

O società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR;

che detengono all’estero investimenti / attività di natura finanziaria devono assolvere l’obbligo di “monitoraggio fiscalecompilando il quadro RW del mod. REDDITI.

Ora detto obbligo interessa anche i detentori delle cripto-attività. Sul punto la Relazione illustrativa evidenzia che gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che siano detenute all’estero o in Italia.

Nota Bene

Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i predetti soggetti che, pur non essendo possessori degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle criptoattività, siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 20, D.Lgs. n. 231/2007.

È inoltre esteso ai prestatori di servizi di portafoglio digitale individuati dalla lett. i-bis) del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono nei trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni effettuate in cripto-attività ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, di importo superiore a € 5.000. VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ

Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 110, TUIR, non concorrono alla determinazione

del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione a Conto economico. La non rilevanza opera anche ai fini IRAP.

La disposizione in esame è finalizzata ad evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle criptoattività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio (sono escluse le valutazioni dei crediti / debiti da regolare in cripto-attività).

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CRIPTO-ATTIVITÀ

Per i soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14%.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il 30.6.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’art. 68, TUIR.

REGOLARIZZAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ

I soggetti di cui al citato art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR), che non hanno indicato nel mod. REDDITI:

O le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021;

O i redditi sulle stesse realizzati;

possono presentare un’apposita dichiarazione con la quale far emergere tali attività.

Le modalità di regolarizzazione variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi nel periodo di riferimento.

FattispecieRegolarizzazione
  Non realizzo di redditi nel periodo di riferimentoO Presentazione della dichiarazione, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta; O versamento della sanzione nella misura del 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
    Realizzo di redditi nel periodo di riferimentoO Presentazione della dichiarazione; O versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno / al momento del realizzo; O versamento di un’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.

Non è possibile regolarizzare cripto-attività derivanti da attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Con le modifiche apportate al DPR n. 642/72 è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del gestore.

L’imposta di bollo è pari al 2‰ annui del valore delle cripto-attività, ancorché non sia inviata alcuna comunicazione alla clientela.

In luogo dell’imposta di bollo, ad esempio, nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti / archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l’applicazione di un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti in Italia nella medesima misura del 2‰ da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti in Italia e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.

Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Articolo tratto da EC News.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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