La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24, oppure in diminuzione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, a favore delle persone fisiche che nel 2016 hanno sostenuto spese per la videosorveglianza.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 33037 emanato il 14 febbraio 2017, ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del beneficio.

Si ricorda che risultano agevolabili le spese sostenute per:

  • l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
  • le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali;
  • immobili non utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo e, in caso di uso promiscuo, il credito spetta nella misura del 50%.

L’istanza di attribuzione del credito d’imposta potrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate, dal 20 febbraio al 20 marzo 2017, esclusivamente in via telematica, attraverso il software “Creditovideosorveglianza”. Nella domanda vanno indicati i seguenti dati:

  • codice fiscale;
  • codice fiscale del fornitore del bene o servizio;
  • numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto;
  • se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo o all’uso personale o familiare del contribuente.

E’ consentita la presentazione di un’unica richiesta contenente i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Qualora per un medesimo soggetto siano presentate più richieste, è considerata valida l’ultima richiesta presentata “che sostituisce e annulla le precedenti domande”. Il sistema telematico rilascerà, per ogni istanza inviata, apposita ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Il credito d’imposta in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (mod. 730 / Redditi PF 2017), ed è utilizzabile:

  • in compensazione con il modello F24, da presentare “esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”, pena lo scarto del modello (non è stato ancora reso noto il codice tributo utilizzabile);
  • ovvero in diminuzione delle imposte (IRPEF / addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
    Tale seconda modalità è consentita soltanto alle persone fisiche “private” ossia non titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo.

Si ricorda infine che il credito d’imposta spetta nella misura percentuale che sarà stabilita sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e il credito complessivamente richiesto e resa nota dall’Agenzia entro il 31.3.2017. Considerato che le risorse stanziate ammontano a € 15 milioni, nel caso in cui, ad esempio, l’ammontare complessivo del credito richiesto sia pari a € 20 milioni, a ciascun richiedente sarà riconosciuto il 75% delle spese sostenute; si ricorda inoltre che  il credito non è cumulabile “con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese”.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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