L’articolo 3-quater del Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022), introdotto durante l’iter parlamentare di conversione, modifica la disciplina del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi.
Per effetto di tale intervento normativo, il tax credit trova applicazione, con le percentuali previste per il 2021, in relazione a tutti gli investimenti ultimati entro il 2022, ferma restando la condizione che, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. La novità interessa sia i beni materiali e immateriali “ordinari” sia quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.
In sostanza, quindi, con il Milleproroghe il legislatore ha sancito lo slittamento di sei mesi (dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022), del termine per portare a compimento le operazioni agevolabili correttamente avviate entro la fine del 2021.
Tale slittamento risponde all’esigenza di tener conto delle difficoltà incontrate dalle imprese per effetto del perdurare della pandemia da Covid-19, soprattutto con riguardo alla capacità delle aziende produttrici dei beni di evadere tempestivamente gli ordini ricevuti.
Il ricordato articolo 3-quater interviene sui commi 1054 e 1056, dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). A tal proposito si ricorda che il comma 1054, nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi, riconosce l’agevolazione nella misura del 10% del costo sostenuto alle imprese che effettuano investimenti:
– in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (di cui all’allegato A alla L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
– in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’Allegato B L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Milleproroghe, il comma 1054 stabiliva che il credito spettasse in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.
Per effetto della modifica introdotta con il D.L. 228/2021 si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili.
Ai fini dell’ammissione all’agevolazione resta ferma in ogni caso la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Analogo intervento modificativo viene effettuato sul comma 1056 della L. 178/2020. Tale comma riconosce il tax credit in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
Nella versione previgente gli investimenti agevolabili erano quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per effetto della modifica introdotta con il Decreto Milleproroghe si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili, ferma restando, anche in questa ipotesi, la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Si ricorda che nell’ipotesi disciplinata dal comma 1056 il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
– nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Infine, si ricorda che la disciplina dell’agevolazione in esame ad oggi vigente è il risultato della stratificazione di più interventi normativi. In particolare:
– la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019) ha introdotto il credito d’imposta per le spese di investimento in beni strumentali nuovi (con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020);
– la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della disciplina del tax credit e nel contempo ha, da un lato, potenziato e diversificato le aliquote agevolative e, dall’altro, ha incrementato le spese ammissibili e ha ampliato l’ambito applicativo;
– la Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021) ha ulteriormente esteso (fino al 2025) l’efficacia della disciplina di favore e ha rimodulato l’applicazione dell’agevolazione.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Studio Frisacco