Dal 1° luglio 2024 la compensazione di crediti tributari e previdenziali è prevista esclusivamente per via telematica, come indicato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024): tale obbligo concerne ogni versamento effettuato a partire dal 1° luglio 2024, a prescindere dal fatto che i debiti o i crediti riportati nel modello F24 siano relativi ai tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze relativi a periodi precedenti tale data.

L’Agenzia delle entrate tramite la pubblicazione della circolare n. 16/E datata 28 giugno 2024 fornisce istruzioni operative in merito a:

  1. compensazione crediti tramite i propri canali telematici;
  2. impossibilità di utilizzare la compensazione in presenza di iscrizione a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di importo superiore a 100.000 euro.

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI

L’obbligo esclusivo di utilizzo dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate ha ad oggetto tutti i versamenti unitari da effettuare tramite la compensazione di crediti di qualsiasi importo e natura, quindi anche quando la compensazione di crediti con debiti è solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. Il medesimo obbligo vale anche per la compensazione “verticale” (compensazione attuata all’interno della medesima tipologia di imposta) quando viene esposta nel modello F24.

In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero:

  • non rileva nè la prenotazione effettuata entro il 30/6/2024 con i servizi telematici disponibili per gli intermediari della riscossione convenzionati nè l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario prima dell’1/7/2024;
  • il rinvio del termine di versamento dal 30/6/2024 all’1/7/2024 comporta l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER CARICHI SUPERIORI A 100.000 EURO

Di notevole importanza risulta anche il divieto di usufruire della compensazione con modello F24 nel caso in cui il contribuente abbia iscrizioni a ruolo per importi superiori a 100.000 euro concernenti imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti di riscossione. Il ripristino della possibilità di avvalersi della compensazione può avere luogo nel momento in cui l’importo complessivo dei carichi affidati (comprensivo degli accessori) all’agente di riscossione risulta pari o inferiore a 100.000 euro. Gli importi che contribuiscono al raggiungimento della citata soglia devono rispettare i seguenti requisiti:

  • il termine di pagamento del debito deve essere scaduto;
  • assenza di provvedimenti di sospensione di ogni genere;
  • assenza di piani di rateazione.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre la facoltà di procedere alla sospensione delle deleghe di pagamento di compensazioni con profili di rischio fino a trenta giorni e, nel caso in cui i crediti risultano essere inutilizzabili in compensazione (completamente o parzialmente), procede alla comunicazione in via telematica al soggetto in merito alla mancata esecuzione della delega di pagamento.

In merito invece a carichi per cui è stata ammessa la rateazione, le rate scadute regolarmente poi pagate non vengono conteggiate al fine dell’individuazione della somma di 100.000 euro, fatto salvo il caso di “decadenza per inadempienza” (il pagamento di una o più rate comporta la decadenza dell’intero accordo di rateazione pattuito) e della decadenza della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) causata dal mancato o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate.

Risulta infine importante tenere in considerazione:

  • la persistenza della soglia di 100.000 euro anche quando il contribuente possiede crediti superiori a quello dei carichi affidati;
  • la possibilità di utilizzare in compensazione crediti verso INPS e INAIL anche se la soglia citata supera i 100.000 euro, dal momento che essi non sono presi in considerazione nel divieto.

Restiamo a disposizione per assistenza, chiarimenti ed approfondimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share