L’esenzione dall’imposta di bollo per gli enti del Terzo settore (ETS), le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) rappresenta un tema particolarmente dibattuto, soprattutto in relazione alla registrazione degli atti costitutivi e degli statuti necessari per l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Recentemente, un intervento della Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza un’applicazione restrittiva dell’esenzione, sollevando interrogativi e perplessità tra gli operatori del settore.
In occasione della prima registrazione degli atti costitutivi e degli statuti di ETS e ASD/SSD, gli uffici
periferici della suddetta direzione hanno ricevuto l’indicazione di richiedere il pagamento dell’imposta di bollo, nonostante la successiva iscrizione ai rispettivi registri. La motivazione risiede nell’interpretazione delle norme agevolative, che richiedono l’avvenuta iscrizione al RUNTS o al RASD per poter beneficiare delle esenzioni previste.
Tra le disposizioni di riferimento, l’art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017 disciplina l’esenzione dall’imposta di bollo per gli ETS su una vasta gamma di documenti e atti. Analogamente, l’art. 27-bis della Tabella allegata B del D.P.R. 642/1972 garantisce alle ASD/SSD senza fine di lucro riconosciute dal CONI, oggi equiparate a quelle iscritte al RASD, l’esenzione dall’imposta per documenti e atti richiesti o redatti nell’ambito delle loro attività. Tuttavia, il nodo cruciale risiede nella tempistica dell’iscrizione e nella conseguente applicazione dell’esenzione.
Storicamente, la circolare n. 38/2011 aveva introdotto un principio di “sospensione d’imposta” per le organizzazioni di volontariato (ODV), consentendo loro di beneficiare dell’esenzione già in fase di registrazione dell’atto costitutivo, purché successivamente iscritte nei registri previsti dalla legge. Tale interpretazione, però, non è stata estesa agli ETS, alle ASD o alle SSD, limitando quindi la portata delle agevolazioni a una platea più ristretta.
L’art. 82 D.Lgs. 117/2017, in un’ottica di maggiore uniformità, amplia il campo delle esenzioni fiscali per tutti gli ETS, incluse le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici e le fondazioni, rendendole in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento per le ODV. Tuttavia, tale disposizione sembra cozzare con le indicazioni operative adottate dalla Direzione Regionale del Veneto, che continua a subordinare il beneficio fiscale all’avvenuta iscrizione nei registri, creando così un cortocircuito normativo.
In effetti, il processo di registrazione degli statuti è propedeutico all’iscrizione al RUNTS o al RASD, che
a loro volta attribuiscono la qualifica di ETS o di ASD/SSD. Di conseguenza, negare inizialmente l’esenzione dall’imposta di bollo e prevedere la sua applicazione solo dopo l’iscrizione appare in contrasto con la finalità agevolativa delle norme. Questo approccio pone una barriera burocratica che potrebbe scoraggiare la costituzione di nuovi enti, soprattutto a fronte delle crescenti esigenze di semplificazione amministrativa.
Nonostante le criticità evidenziate, permane l’impossibilità di estendere per analogia le agevolazioni previste per le ODV agli altri ETS e alle ASD/SSD senza un’esplicita indicazione normativa o interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In questo scenario, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore che, sulla scia della circolare n. 38/2011, adotti una lettura più estensiva delle disposizioni fiscali, includendo tutti gli ETS, le ASD e le SSD nel regime agevolativo fin dalla fase di registrazione degli atti costitutivi.