Il Correttivo ter al Codice della crisi, nel testo approvato in via definitiva dal CDM del 4 settembre 2024, disciplina la possibilità di falcidiare i debiti erariali in tutti di istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, compresa la composizione negoziata della crisi, con ambito applicativo, limitazione e condizioni di operatività variabili in funzione dello strumento giuridico interessato.
Il testo approvato, che ora attende la pubblicazione in G.U., recepisce taluni dei “rilievi” contenuti nel Parere reso del Consiglio di Stato allo Schema di correttivo approvato in via preliminare dal CDM in data 10.06.2024.
Il Correttivo non prevede l’estensione della transazione fiscale anche ai tributi locali; principio, questo, contenuto nell’art. 9 della legge di delega per la riforma fiscale (l. 111/2023), come tale da attuarsi nell’ambito degli specifici decreti delegati.
Di seguito le novità sul trattamento dei crediti erariali introdotte dal Correttivo.
La composizione negoziata della crisi
La possibilità di azionare e perfezionare la transazione fiscale (ma non quella contributiva) nella composizione negoziata della crisi (art. 5, co. 9, che inserisce il nuovo co. 2 bis nell’art. 23 del CCI), con esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.
La proposta di transazione fiscale deve essere:
– corredata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico destinatario della proposta e da una relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente, o da un revisore legale a tal fine designato) sulla completezza e veridicità dei dati aziendali;
– sottoscritta dall’imprenditore e dalle Agenzie fiscali, nonché trasmessa all’Esperto;
– depositata in Tribunale per autorizzarne l’esecuzione, a valle di una verifica di regolarità “formale”.
L’accordo transattivo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
In caso di mancata accettazione dell’accordo l’imprenditore non può l’omologazione forzosa, in ragione nella natura “stragiudiziale” della CNC.
Gli accordi di ristrutturazione di debiti
Conferma della transazione fiscale e previdenziale nelle trattive funzionali alla stipula di un accordo di ristrutturazione di debiti, con possibilità (ridimensionata) di cram down (art. 16, co. 6, che sostituisce l’art. 63 del CCI).
Il Correttivo, (anche) in accoglimento parziale ai rilievi del Consiglio di Stato, modifica principalmente:
– i profili operativi e degli adempimenti degli enti impositori funzionali al consolidamento del debito ed alla sottoscrizione dell’accordo transattivo;
– i termini entro i quali gli enti impositori devo esprimersi in ordine alla proposta transattiva;
– i profili procedurali e gli adempimenti del debitore funzionali alla richiesta di omologazione, in particolare raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l’eventuale domanda di omologazione, ed avviso agli enti erariali del deposito dell’iscrizione nel R.I. della domanda di omologazione, quale dies a quo per l’eventuale opposizione all’omologazione;
– le condizioni per chiedere l’omologazione forzosa, con l’innesto, a valle di talune modifiche, della “speciale” disciplina del cram-down fiscale (contenuta nel DL 69/2023 convertito), che condiziona il cram down erariale a taluni presupposti (tra cui la natura non liquidatoria degli ADR, l’entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici cui sono ancorate soglie minime e modalità di soddisfo dei crediti erariali) e la previsione di ulteriori nuovi condizioni impeditive del cram down.
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
Possibilità di (proporre e) perfezionare la transazione fiscale e previdenziale (anche) in funzione della domanda di omologazione di un Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 17, co. 1, lett. a, che inserisce il nuovo co. 1 bis nell’art. 64 bis del CCI).
La disciplina ricalca – sotto l’aspetto procedurale – quella prevista dall’art. 88 CCI per il concordato preventivo, senza tuttavia alcuna modalità di cram down, da ritenersi incompatibile con uno strumento per la cui approvazione è richiesta l’unanimità delle classi;
Il concordato minore
La conferma della falcidiabilità dei debiti erariali e del cram down nel concordato minore (art. 20, co. 5, che integra l’art. 80 del CCI), ove – in particolare – è di natura meramente formale, consistendo nella precisazione che la valutazione di convenienza (a cura dell’OCC) – in ordine al trattamento dei crediti erariali – della proposta di concordato minore deve essere riferita all’alternativa della liquidazione controllata.
Il concordato preventivo
Modifica della transazione fiscale e previdenziale nel concordato preventivo, anche con specifico riguardo al coordinamento tra cram down fiscale e ristrutturazione trasversale (cross class cram down) nel concordato con continuità aziendale (art. 21, co. 4, che sostituisce l’art. 88 CCI).
Il Correttivo, In particolare, chiarisce che se il trattamento del credito fiscale e/o contributivo è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l’omologazione del concordato con continuità (con falcidia debito erariale) può avvenire se il dissenso dei creditori erariali è ostativo al (solo) raggiungimento della maggioranza che consente la c.d. ristrutturazione trasversale (art. 112, co. 2, lett. d, prima parte), ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso cram-down, l’unica classe interessata consenziente (ovvero non per soddisfare il requisito dell’unica classe dei creditori di cui all’art. 112, co. 2, lett. d, nn. 1 e 2).
Il concordato nella liquidazione giudiziale
Previsione del cram down erariale anche in fase di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale (art. 39, co. 6, lett. d, che sostituisce l’art. 245, co. 5 del CCI), laddove è previsto che il Tribunale può omologare il concordato anche in caso di voto contrario da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente all’uopo nominato, la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali e contributivi è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.
La ristrutturazione di gruppo
Previsione della transazione fiscale e contributiva (anche) nella ristrutturazione di gruppo (art. 44, co. 2, che inserisce nel CCI l’art. 284 bis) con la possibilità di presentare unitariamente le proposte di transattive nell’ambito di Accordi di ristrutturazione, Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione e Concordati preventivi di gruppo.