L’incaricato alla vendita diretta a domicilio (c.d. venditore porta a porta) presenta un regime di tassazione molto particolare che non sempre però lo esonera dagli adempimenti di carattere fiscale e contributivo. Vediamo nello specifico quali sono gli adempimenti e quando il soggetto è o non è esonerato dall’apertura della partita Iva.

L’attività di venditore porta a porta è regolamentata dalla Legge 173/2005; l’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha una rappresentanza d’impresa e, pertanto, si limita a raccogliere ordinativi di acquisto presso privati consumatori e per conto di imprese che esercitano tale tipologia di attività.

Le società che intendono avvalersi dei venditori porta a porta hanno l’obbligo di:

  • presentare la relativa Scia al Comune di residenza;
  • presentare all’autorità di Pubblica Sicurezza di residenza l’elenco degli incaricati alla vendita diretta;
  • rilasciare agli stessi un tesserino di riconoscimento, numerato e rinnovato con cadenza annuale.

Dall’altra parte, il venditore:

  • non ha obbligo di vendere i prodotti;
  • non ha obbligo di acquisto dei prodotti, tranne per il campionario;
  • non può riscuotere pagamenti, concedere sconti o dilazioni di pagamento senza autorizzazione della casa mandante;
  • salvo accordo diverso scritto, non ha alcun vincolo di esclusiva con la casa mandante.

Al venditore è riconosciuta una provvigione che è tassata con imposta sostitutiva del 23% sul 78% dei compensi (pari al 17,94% sul totale delle provvigioni).

Il venditore porta a porta può essere:

  • dipendente della casa mandante, con vero e proprio contratto di lavoro subordinato;
  • lavoratore occasionale: se il reddito al netto della deduzione forfettaria del 22% non supera i 5.000 euro (6.410,26 euro lordi); in questo caso non ha obbligo di apertura della partita Iva e non è soggetto al pagamento dei contributi previdenziali; l’importo percepito, assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta, non va dichiarato ai fini fiscali e non rileva nel computo del reddito per essere considerato fiscalmente a carico. Non formano reddito imponibile i rimborsi spese anticipati per conto della casa mandante e gli omaggi consegnati per conto della casa mandante. Se il limite sopra citato viene superato, il soggetto ha l’obbligo di aprire partita Iva e di rispettare tutti gli adempimenti ad essa correlati, compresa la fatturazione elettronica, per i compensi che eccedono tale limite; in caso di superamento della soglia in corso d’anno, vi sono 30 gg. di tempo per l’apertura della partita Iva;
  • lavoratore autonomo con vero e proprio contratto di agenzia; in questo caso il soggetto avrà tutti gli obblighi fiscali e contributivi di un normale agente mandatario; non può accedere al regime forfetario.

Il reddito imponibile lordo è dato dalla somma delle provvigioni + gli eventuali premi + gli incentivi. Il reddito imponibile netto è dato dal reddito imponibile lordo, dedotto della riduzione forfetaria del 22%. La ritenuta a titolo d’imposta del 23% è calcolata sull’imponibile netto.

Vendita porta a porta: il regime fiscale

La vendita porta a porta può essere effettuata in modo occasionale, oppure professionale. Si tratta di vendita occasionale quando il reddito annuo derivante da tale attività non supera i 5000€. I venditori porta a porta occasionali non sono tenuti ad avere scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi, a meno che non percepiscano altri redditi derivanti da attività diverse.

I venditori a domicilio occasionali non sono, pertanto, tenuti ad aprire una partita IVA  e non devono applicare l’IVA sui compensi percepiti. Devono solamente rilasciare una ricevuta alla società mandante per ricevere le provvigioni stabilite.

Si tratta invece di vendita porta a porta professionale quando le provvigioni annue superano i 6426,10€. In questo caso il venditore deve obbligatoriamente aprire una partita IVA entro 30 giorni. Il codice attività per aprire partita IVA è il 46.19.02, “Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno”. È inoltre obbligato ad assoggettare a IVA tutti i compensi che eccedono il limite indicato. In questo caso i venditori non possono accedere al regime forfettario in quanto per loro esiste già un apposito regime agevolato, come riportato nella risoluzione n. 18/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate.

E’ importante precisare che, qualora il venditore a domicilio, riscontrasse il mancato superamento della soglia in un determinato periodo d’imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l’attività svolta, non si determina la perdita della soggettività passiva ai fini Iva, in quanto il contribuente che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio quale attività abituale e professionale, non potrà più  considerarsi  “occasionale” (quindi, escluso dal campo di applicazione dell’Iva) fino a quando viene esercitata l’attività in questione.

I soggetti che devono esercitare l’attività in modo professionale sono tenuti, quindi, all’apertura della partita Iva, utilizzando il codice attività 46.19.02, “Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno“. Ricordiamo che per questi soggetti non sarà possibile accedere a regimi fiscali di vantaggio, come il c.d. “regime forfettario“, in quanto i venditori a domicilio esiste già un particolare regime fiscale.

L’applicazione ed il versamento delle ritenute

La ritenuta a titolo di imposta (occasionali) o a titolo di acconto (agenti) deve essere operata dal committente al momento del pagamento della provvigione. Questo è quanto previsto dall’art. 25-bis, del DPR n. 600/73. Devono essere compresi nell’applicazione delle ritenute anche gli importi corrisposti a tiolo di acconto o anticipazione.

Le ritenute operate devono essere versate utilizzando il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della provvigione, utilizzando il codice tributo 1040. A fronte del trattenimento e versamento delle ritenute l’ente committente è tenuto a predisporre la Certificazione Unica, legata alle provvigioni ed ai redditi diversi da lavoro autonomo. Si tratta delle certificazioni contraddistinte dai codici causale “V” o “V2”. La Certificazione deve poi essere consegnata ai lavoratori entro i termini di legge per poter predisporre la propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, tutti i versamenti effettuati devono essere rendicontati attraverso la predisposizione del modello 770 (andando a compilare i quadri ST e SX).

Venditori Porta A Porta e INPS

Gli addetti alla vendita porta a porta sono obbligati a iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS quando il reddito annuo supera i 5000€. L’iscrizione può essere fatta online sul sito messo a disposizione da INPS, dove è anche possibile versare i contributi relativi.

I contributi da versare sono composti da:

  1. 1/3 a carico del contribuente/venditore
  2. 2/3 a carico dell’azienda mandante

I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni. Il venditore a domicilio deve indicare in fattura elettronica la trattenuta INPS per la Gestione Separata. I venditori non sono comunque tenuti a iscriversi anche all’INAIL.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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