Venerdì 9 giugno, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, è stato pubblicato il testo del MiCA, ossia il Regolamento (UE) 2023/1114 “Market in Crypto Asset”. Questo regolamento è stato approvato dal Parlamento Europeo il 30 giugno 2022, successivamente approvato in via definitiva il 31 maggio 2023, e secondo le previsioni dello stesso Parlamento verrà ratificato dai singoli Stati dell’Unione entro la fine del 2024.

Il Regolamento MiCA nasce con l’obiettivo di tutelare i cittadini europei e stabilizzare il mondo delle criptovalute. Queste potrebbero essere la base per possibili scenari futuri, come ad esempio la creazione di una criptovaluta europea. Si tratta del primo testo normativo che offre una regolamentazione generale sui token, cioè sulle “valute” digitali generati dagli smart contract sulla blockchain.

Quali saranno le applicazioni in concreto di questo regolamento?

L’ambito applicativo del MICA è ristretto ai token fungibili, mentre i token non fungibili (o NFT) sono esclusi dall’operatività del Regolamento, anche se è, comunque, espressamente prevista la regola della prevalenza della sostanza sulla forma: indipendentemente dal nomen iuris o dalle caratteristiche tecniche, qualora un token sia di fatto un token fungibile sono applicabili le regole del MiCA. Risulta importante sottolineare che in caso in cui un token ricada sotto l’ambito di applicabilità della MIFID, la direttiva europea sugli strumenti finanziari prevale sul MICA.

Il MICA definisce le cripto attività nel seguente modo: “una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga”

Il Regolamento ha la caratteristica di suddividere i fungible token in tre diverse categorie: 

  • gli e-money token o EMT: stable-coin legati a un’unica valuta; 
  • gli asset-reference token o ART: stable-coin legati a più valute; 
  • i token fungibili diversi dai sopracitati: ossia gli utility token, i quali presentano un regime transitorio complesso.

Tale art. 143 del MICA introduce che agli utility token non si applicano alle offerte al pubblico di cripto-attività concluse prima del 30 dicembre 2024.

Tuttavia, in caso di utility token ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024, dovranno essere applicate, a partire dal 30 dicembre 2024, le regole contenute negli artt. 7 e 9 del MICA. Inoltre, ulteriori specificazioni con riferimento agli utility token ammessi prima del 30 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione dovranno garantire “sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 6, 8 e 9 e aggiornato conformemente all’articolo 12” del MiCA.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 63.

Gli Stati membri, in ogni caso, possono decidere di non applicare il regime transitorio previsto per i prestatori di servizi per le cripto-attività, o decidere di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso.

Gli emittenti di ART diversi dagli enti creditizi che hanno emesso ART prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione conformemente all’art. 21, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024. Inoltre, per i tali che hanno emesso ART prima del 30 giugno 2024, possono continuare a farlo fino all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del White Paper a norma dell’art. 17, a condizione che ne informino la rispettiva autorità competente prima del 30 luglio 2024.

In conclusione?

Ad oggi sembra che per chi scambia criptovalute ci sarà una maggior sicurezza. Anche contro eventuali insolvenze infatti il Regolamento MiCA individua come responsabili i CASP (Crypto Asset Service Provider), ossia gli enti che gestiscono lo scambio tra una criptovaluta e una valuta FIAT, vale a dire denaro contante in valute come euro o dollaro, o tra due criptovalute. Con il potere da parte dell’Unione Europea di imporre delle restrizioni, se un CASP non rispetterà le norme inserite nel MiCA.

Inoltre, si cercherà di risolvere il problema del riciclaggio tramite criptovalute: questo avverrà con la creazione di un ente ad hoc nell’EBA, che attuerà le norme già esistenti per gli enti finanziari, ma in relazione alla materia delle criptovalute. Verrà creata una lista di aziende che non potranno svolgere le attività di CASP nell’Unione Europea e ciò limiterà l’accesso di enti provenienti da Stati che hanno un elevato tasso di riciclaggio.

I pagamenti in criptovalute tra privati non saranno toccati dal MiCA. Tuttavia scambiare criptovalute tra un exchange centralizzato ed un altro avrà una procedura più complessa. Queste transazioni dovranno essere tracciate e segnalate a un ente europeo. Prelevare le criptovalute da un exchange o da un wallet privato richiederà un tracciamento solo per cifre sopra i 1.000€.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share