Le istanze riguardano un trust irrevocabile, disciplinato dalla legge inglese e domiciliato fiscalmente a Malta, il cui disponente è una persona fisica residente in Italia. Esso è destinato alla gestione fiduciaria di una quota di partecipazione non qualificata di una società italiana, a beneficio della moglie, della figlia e dei discendenti del disponente, mentre quest’ultimo è esplicitamente escluso da ogni beneficio. Il trustee è una società maltese autorizzata, mentre l’investment adviser è una società svizzera; il protector è un avvocato italiano, privo di legami parentali con disponente e beneficiari.
🏠 Soggettività fiscale del trust estero
Nella risposta n. 145/2025, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla questione della soggettività tributaria del trust. Richiamando la prassi e la normativa nazionale (in particolare l’art. 37 c. 3 DPR 600/73), viene ribadito che il trust può essere qualificato quale autonomo soggetto passivo d’imposta – e non mero soggetto interposto – a condizione che ricorrano elementi sostanziali: il disponente non deve avere alcun potere di influenza sulla gestione, sui benefici e sulla destinazione del patrimonio, e non deve poter beneficiare dei beni in trust, nemmeno indirettamente.

La segregazione patrimoniale e l’effettiva autonomia gestionale del trustee (che può delegare, ma resta responsabile dei poteri delegati), così come la presenza di un protector indipendente, sono elementi che rafforzano la natura autonoma del trust. L’Agenzia sottolinea che la valutazione è legata alla corretta rappresentazione dei fatti e che resta impregiudicato il potere di accertamento in caso di elementi diversi o non rappresentati.
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🧾 Dividendi di società italiane e trust estero: regime delle ritenute
La risposta n. 144/2025 affronta invece il regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti da una società italiana a un trust estero, fiscalmente residente a Malta che ha optato per essere tassato come società secondo la normativa maltese. Secondo l’art. 27 c. 3-ter DPR 600/73, i dividendi corrisposti da società italiane a soggetti residenti in Stati UE/SEE, soggetti a imposta sulle società e inclusi nella c.d. white list, sono assoggettati a una ritenuta ridotta dell’1,2%.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate precisa che il trust, pur essendo trattato “come se fosse una società residente” ai fini fiscali maltesi, non ha forma legale societaria e non rientra tra le società elencate nell’allegato della direttiva madre-figlia. Di conseguenza, il trust non può beneficiare della ritenuta ridotta dell’1,2% sui dividendi, ma resta soggetto al regime ordinario.
💸Plusvalenze su partecipazioni in società italiane: regime di esenzione
Sul fronte delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane, l’Agenzia fornisce invece una risposta positiva: il trust, in quanto soggetto residente in uno Stato incluso nella white list e soggetto all’imposta sulle società maltesi, può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 5 c. 5 D.Lgs. 461/97, relativa a plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Stati che assicurano adeguato scambio di informazioni.
📌 Conclusione generale
- Il trust, se strutturato correttamente, è fiscalmente riconosciuto in Italia.
- Non può accedere a tutti i vantaggi fiscali (per esempio la ritenuta ridotta sui dividendi), ma può beneficiare di altri (per esempio l’esenzione su plusvalenze).
- Fondamentale è che il disponente non mantenga alcun potere o beneficio sul trust.
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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