Il trattamento (o indennità) di fine mandato (di seguito, per brevità, TFM) è una modalità di retribuzione agli amministratori frequentemente utilizzata nella pratica non solo per corrispondere agli amministratori una giusta liquidazione, ma anche per usufruire del beneficio di poter dedurre annualmente, secondo competenza (a mente dell’art. 70 D.P.R. n. 917/1986 – TUIR), gli accantonamenti effettuati prescindendo dall’effettivo pagamento.
Diversamente infatti accade con riguardo ai compensi annuali previsti per gli amministratori che, come disposto dall’art. 95c.5 TUIR, sono deducibili soltanto se effettivamente pagati (criterio di cassa).
D’altro canto, il percettore del TFM potrà godere – previo il rispetto di alcune condizioni di seguito evidenziate – del beneficio fiscale conseguente alla tassazione separata (art. 17 e 19 TUIR), che gli consentirà di sottrarre le somme liquidate al cumulo con gli altri redditi, ottenendo, in molti casi, una riduzione dell’imposizione complessiva.
Le aziende, secondo una prassi piuttosto diffusa, associano alla scelta di attribuire una retribuzione differita ai propri amministratori quella di stipulare idonee polizze assicurative al fine di accantonare gradualmente la provvista necessaria, ottenendo nel contempo un rendimento finanziario aggiuntivo (cosiddetto “rendimento di polizza”).
In queste polizze l’evento assicurato è la cessazione della carica di amministratore, che potrà avvenire per rinuncia, decorso del termine o revoca da parte dell’assemblea dei soci oppure anche per l’avvenuto decesso dell’amministratore medesimo.
Si evidenzia sin d’ora come l’Amministrazione finanziaria sia stata piuttosto laconica sul fronte dei chiarimenti ufficiali, lasciando pertanto campo aperto ai comportamenti degli operatori economici e alle variegate e spesso contrastanti interpretazioni della dottrina.
Di seguito si analizzerà la normativa civilistica e fiscale dell’accantonamento del TFM e dell’eventuale ricorso alle polizze assicurative per la copertura finanziaria del TFM.
Normativa civilistica
L’art. 2389 stabilisce che i compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione (e dell’eventuale comitato esecutivo) siano determinati nell’atto costitutivo o dall’assemblea dei soci.
A questa regola sfuggono gli emolumenti stabiliti a fronte di particolari cariche attribuite in seno al consiglio di amministrazione (ad esempio, gli amministratori delegati o il presidente del cda): competente alla loro determinazione è in tal caso il consiglio stesso, previo parere del collegio sindacale (ove previsto), come previsto dell’art. 2389, comma 3, del Codice civile.
Ne consegue che anche la decisione di attribuire un compenso a titolo di TFM agli amministratori sarà, a seconda dei beneficiari, ora appannaggio dell’assemblea, ora di competenza del consiglio di amministrazione stesso.
Le polizze assicurative a garanzia del TFM
Come già accennato, la scelta di riconoscere all’organo amministrativo un trattamento di fine mandato è spesso accompagnata dalla stipula di idonee polizze assicurative atte a garantire alla società mandante la provvista sufficiente ad adempiere a tale obbligazione (oltre che permettere il conseguimento di un rendimento finanziario sulle somme versate alla compagnia di assicurazione).
La forma adottata è quella dell’assicurazione sulla vita, disciplinata dall’art. 1919 e segg. del Codice civile, che, in base alla nozione generale recata dall’art. 1882 del Codice civile è definibile come quel contratto con il quale l’assicuratore, al verificarsi degli eventi della vita dell’assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa data), assume l’obbligo di versare un capitale o di corrispondere una rendita al contraente o ad un terzo (nel caso in cui contraente e beneficiario siano soggetti diversi), in contropartita ad un premio unico o periodico.
All’interno di tale forma contrattuale sono individuabili tre categorie principali:
– assicurazione per il caso di morte : la morte dell’assicurato fa scattare l’obbligo per l’assicuratore di corrispondere il capitale maturato;
– assicurazione per il caso di vita : l’obbligo in capo all’assicuratore scatta se l’assicurato è in vita ad una data prestabilita;
– assicurazione mista : il pagamento del montante avviene o ad una data prestabilita se l’assicurato è in vita, ovvero alla morte di quest’ultimo se interviene prima di tale data.
Si possono poi distinguere:
– polizze di tipo individuale: stipulate a favore di un unico soggetto;
– polizze di tipo collettivo:stipulate a favore di una pluralità di soggetti.
In genere, le polizze oggetto della presente trattazione assumo i connotati delle polizze miste in forma collettiva :
– miste, perché, prevedendo la liquidazione di un capitale sia in caso di vita che in caso di morte dell’assicurato, tutelano pienamente azienda, amministratore ed eredi di quest’ultimo ai quali l’indennità verrà liquidata in caso di decesso;
– collettive, poiché la possibilità di inserire in un unico contratto più assicurati, come nel caso di interi consigli di amministrazione, per importi anche diversi e con condizioni di miglior favore riservate agli interessati, rende questa soluzione preferibile (ed è spesso caldeggiata dalle Imprese di assicurazione).
Inoltre, solitamente, sono assicurazioni stipulate da un contraente, l’azienda mandante, a favore di un terzo beneficiario, l’amministratore/gli amministratori.
Per la designazione del beneficiario, per la revoca della stessa, nonché per la decadenza del beneficio si applicano le norme di cui agli artt. 1920 e ss. dei Codice civile.
Normativa fiscale
Aspetti fiscali generali in capo all’amministratore
I redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative sono assimilati a quelli derivanti da lavoro dipendente.
In merito all’indennità di fine mandato, come precisato dalla C.M. n. 58/E/2001 (confermata dalla successiva C.M. n. 67/E/2001) sono applicabili i dettami degli art. 17 e 19 del TUIR.
Secondo quanto disposto dalla lettera c) dell’art. 17, l’indennità in esame è soggetta a tassazione separata in capo all’amministratore a condizione che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Pertanto gli uffici provvederanno alla determinazione dell’imposta in via definitiva secondo i criteri di cui all’art. 19 del TUIR.
La società mandante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà operare, al momento della corresponsione del TFM, una ritenuta a titolo d’acconto del 20 per cento.
Con il Decreto Salva Italia (D.l.201/2011), convertito con modificazioni dalla L. 204/2011,è stato inoltre introdotto un limite alla tassazione separata. Infatti all’art. 24 è previsto che alla quota di indennità di fine mandato di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata; tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.
Aspetti fiscali generali in capo alla società
Il tema della deducibilità del TFM degli amministratori è stato trattato dalla risoluzione n. 211/E del 22 maggio 2008. In tale documento l’Agenzia delle entrate – sulla scorta di una datata Norma di comportamento dell’Associazione Dottori Commercialisti (n. 125 dell’aprile 1995) – sostiene che per poter dedurre per competenza l’indennità di fine mandato degli amministratori sia necessario che il diritto alla percezione della medesima risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. Questo orientamento nasce dalla considerazione che la norma che disciplina l’accantonamento (art. 105, comma 4, Tuir) rinvia alla disposizione che regola la tassazione separata dell’indennità, la quale prescrive, per riconoscere il beneficio, la necessaria presenza di detto requisito.
Qualora il requisito richiesto non fosse presente, l’indennità, secondo l’Amministrazione finanziaria, verrebbe dedotta “per cassa”, ossia esclusivamente ed integralmente all’atto della corresponsione, dopo aver ripreso a tassazione nei vari anni gli accantonamenti operati (e con conseguente stanziamento delle imposte anticipate, naturalmente alle condizioni previste dai principi contabili).
Si tratta di orientamenti non condivisi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec), come espresso nel parere n. 1 del 2009, e dall’Associazione italiana dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Aidc). L’Aidc nella norma di comportamento n. 180 del 7.4.2011 ha precisato che l’accantonamento al TFM, operato in ossequio ad una specifica delibera assembleare, è sempre deducibile ai fini Ires, in base al principio di competenza. La norma di comportamento 180/2011, coerentemente con la posizione del Cndcec, ribadisce che il richiamo all’art.17 c.1 lett. c) Dpr. 917/1986 operato dall’art. 105 c. 4, si riferisce esclusivamente alla tipologia di reddito (indennità per cessazione dei rapporti di co.co.co.) e non, invece, ai presupposti previsti per l’applicazione della tassazione separata. Il rinvio in parola è diretto, infatti, soltanto all’individuazione degli accantonamenti deducibili, e non anche alle condizioni richieste ai fini della deducibilità in capo alla società erogante.
Concetto di “data certa” e di “anteriorità all’inizio del rapporto”
Secondo il documento redatto dell’Associazione Dottori Commercialisti n. 125 dell’aprile 1995, ad integrare il requisito della data certa sarebbero sufficienti, alternativamente:
– l’estratto notarile del libro dei verbali delle assemblee o la vidimazione notarile del libro stesso ex art. 1 R.D.L. n. 1666/1937;
– la notifica rituale all’amministratore della deliberazione che gli riconosce il TFM o il recapito allo stesso con raccomandata di copia dell’atta in plico senza busta.
L’ADC ha inoltre introdotto un’ulteriore condizione al fine del verificare il requisito della data certa anteriore all’inizio del rapporto: l’accettazione del mandato da parte dell’amministratore deve avvenire in data posteriore a quella in cui si è configurata la certa datazione dell’atto di nomina.
Altra questione dibattuta è stata quella relativa al significato di “inizio di rapporto” nel caso di rielezione dell’amministratore cessato dalla carica. Ci si domandava infatti se per soddisfare la lettera della norma occorresse far riferimento esclusivamente al conferimento dei primo mandato ovvero anche a quelli successivi, disposti dall’assemblea dei soci in occasione della rielezione degli amministratori cessati (per revoca, dimissioni o decadenza).
Secondo la tesi prevalente (condivisa dall’ADC), ogni mandato costituisce un rapporto giuridico distinto e autonomo rispetto a quello passato perché fondato su un nuovo atto di volontà (la delibera assembleare), svincolato dai precedenti, che assume efficacia con l’accettazione dell’incarico.
Pertanto ogni rielezione di un amministratore rappresenterebbe l’inizio di un nuovo rapporto, al quale far riferimento per la verifica del presupposto della data certa antecedente.
Conseguentemente, l’autonomia di ogni rapporto determina l’esigibilità dell’indennità al termine del mandato, salvo, ovviamente diverso accordo tra le parti, nel qual caso servirebbe una nuova pronuncia da parte dell’assemblea dei soci di conferma del TFM con la prosecuzione dell’accantonamento delle relative quote annuali.
Aspetti fiscali in caso di copertura finanziaria dei TFM mediante polizze assicurative
Come già detto, nella prassi aziendale accade di sovente che le società vogliano garantirsi la disponibilità finanziaria delle somme da erogare al termine del mandato stipulando apposite polizze assicurative.
Naturalmente il rapporto che si instaura tra società e compagnia di assicurazioni si pone su un piano autonomo, seppur parallelo, con quello che lega l’amministratore con la società medesima. Pertanto, l’alterità dell’assicurazione rispetto all’indennità di fine mandato non implica alcuna modifica sul fronte del trattamento tributarlo degli accantonamenti a tale titolo operati dalla società. La polizza dovrà prevedere come contraente la società, come assicurato l’amministratore (in quanto l’evento assicurato è la cessazione della carica di amministratore), mentre come beneficiario o la società o l’amministratore stesso.
Nel primo caso, alla scadenza contrattuale la società percepirà una somma pari all’ammontare dei premi versati, incrementati del “rendimento di polizza”; quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e la sommatoria dei premi versati (eventualmente ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo quando il pagamento avviene dopo almeno dieci anni dalla stipula del contratto), verrà decurtato da una ritenuta a titolo d’acconto del 12,50 per cento operata dall’Impresa assicuratrice (salvo applicazione di ritenuta del 20% a seconda della tipologia di polizza, da verificare con la compagnia). L’importo maturato a favore della società verrà “girato”, previa effettuazione di una ritenuta d’acconto del 20 per cento, all’amministratore e tassato separatamente (sussistendone i requisiti) in capo a quest’ultimo.
Esempio:
Capitale maturato € 100.000 (A)
Premi versati € 80.000 (B)
Rendita finanziaria € 20.000 (A-B)
Ritenuta d’acconto 12,50% € 2.500 (C)
Somma versata alla società € 97.500 (A-C)
L’amministratore riceverà infine la somma di € 80.000 (€ 100.000 – ritenuta d’acconto del 20%), assoggettando a tassazione separata l’intera somma di € 100.000, ovviamente decurtando la ritenuta d’acconto subita.
Laddove invece il beneficiario sia direttamente l’amministratore (caso più diffuso nella prassi aziendale), l’impresa assicurativa applicherà una ritenuta del 12,5 per cento, a titolo d’Imposta secca (ex art. 26-ter D.P.R. n. 600/1973), sul rendimento di polizza (eventualmente ridotto come sopra Indicato), e una ritenuta d’acconto del 20 per cento (vedi C.M. n. 29/2000 a 5.6) sull’ammontare corrispondente ai premi versati, tassato separatamente in capo all’amministratore.
Tornando all’esempio numerico precedente l’amministratore beneficiario percepirà:
- Premi versati € 80.000 al netto della ritenuta d’acconto 20% (€ 16.000): € 64.000
- Rendita finanziaria € 20.000 al netto imposta sostitutiva 12,50% (€ 2.500): € 17.500
- Totale € 81.500
L’amministratore dovrà assoggettare a tassazione separata i premi versati di € 80.000, ovviamente decurtando la ritenuta d’acconto subita.
La maggiore convenienza fiscale di tale ipotesi, rispetto a quella che vede beneficiarla la società erogante, è piuttosto evidente: nel primo caso l’intero capitale maturato sarebbe sottoposto a tassazione in capo all’amministratore, mentre nel secondo caso lo sarebbe soltanto la quota corrispondente alla sommatoria dei premi versati (€ 80.000), essendo il rendimento di polizza tassato alla fonte con la più favorevole aliquota del 12,5 per cento.
Per questa ipotesi va valutato peraltro il rischio che l’Agenzia delle Entrate consideri comunque la rendita quale reddito da assoggettare a tassazione attesa la sua natura di integrazione del TFM o di compenso in natura (beneficio di contratto assicurativo stipulato dal datore di lavoro).
Infine va segnalata, sempre per questa ipotesi, la problematica della gestione della ritenuta d’acconto del 20% sui premi (€ 16.000 nell’esempio sopra indicato), che va versata dalla società, mentre il TFM viene erogato dalla compagnia di assicurazione direttamente all’amministratore, al netto della sola ritenuta d’imposta del 12,5% (€ 2.500 nell’esempio). La gestione di tale ritenuta va pertanto concordata con la compagnia.
Aspetti contributivi
L’assimilazione, a decorrere dal 1 gennaio 2001, del trattamento fiscale dei redditi di collaborazione a quelli di lavoro dipendente ha ingenerato il dubbio se il TFM fosse da equiparare, ai fini previdenziali, al TFR corrisposto ai lavoratori dipendenti alla cessazione del rapporto, con conseguente esenzione dal contributo dovuto alla Gestione separata INPS (Legge n. 335/1995).
L’INPS è però intervenuta (nota 15.3.2002, proc. 27/7265) asserendo che il TFM costituisce un compenso che trae origine dai rapporto di collaborazione e, come tale, è da assoggettare (al lordo, naturalmente, della ritenuta fiscale) al contributo dovuto alla Gestione separata, secondo il “principio di cassa” (ovverosia nel momento in cui l’emolumento differito è effettivamente corrisposto al collaboratore/amministratore).
