Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte ad interpello n. 9/2019 e n. 14/2019, dall’articolo 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 127/2015 si desume che, in riferimento all’anno 2019, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi equiparati è attuabile su base:

  • volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
  • obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse equiparate, ai sensi dell’articolo 22 D.P.R. 633/1972;
  • obbligatoria, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Dal 1° gennaio 2020, invece, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi equiparati sarà attuata su base obbligatoria.

Il comma 5 dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015 stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale mediante rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale, restando comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, mentre il comma 1 dello stesso articolo 2 D.Lgs. 127/2015 dispone che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività esercitata.

A quest’ultimo riguardo, con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 aprile 2019 è stato annunciato l’avvio di una consultazione pubblica per l’individuazione degli esoneri, con possibilità – per le associazioni di categoria – di fornire le proprie osservazioni entro il 26 aprile 2019.

In risposta alla consultazione pubblica sul decreto attuativo della nuova disciplina, Confindustria, con nota del 24 aprile 2019, ha reso il proprio contributo al fine di segnalare le principali fattispecie di esoneri da considerare.

In primo luogo, l’Associazione chiede di esonerare dalla trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che, in virtù della peculiarità dell’attività svolta, sono già oggi esonerati dalla certificazione fiscale ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996, oppure documentano le operazioni in base a discipline settoriali.

Si tratta, infatti, di esoneri introdotti con l’obiettivo di agevolare quegli operatori per i quali il rispetto dell’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, nei tempi e secondo le modalità previste, si sarebbe tradotto in un onere eccessivo e sproporzionato rispetto al fine di controllo prefissato.

È verosimile che il decreto attuativo, nel definire gli esoneri, risolverà anche alcuni aspetti attualmente dubbi in merito al prossimo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi. È il caso, per esempio, delle prestazioni di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991, cioè di trasporto pubblico collettivo di persone e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, che, a mio avviso, anche dal 1° luglio 2019 possono continuare ad essere certificate mediante i titoli/biglietti di trasporto rispondenti alle caratteristiche previste dal D.M 30.06.1992.

Si osserva, infatti, che la previsione dell’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015 – secondo cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale mediante rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale – era presente anche prima delle modifiche operate dal D.L. 119/2018 ed è noto che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 116/E/2016 e le Faq del 16 novembre 2017, ha esplicitamente confermato la validità della certificazione mediante i titoli/biglietti di viaggio in possesso delle caratteristiche fissate dal D.M. 30.06.1992.

Ritornando alle proposte di Confindustria, viene chiesto che i soggetti che effettuano, in via prevalente, operazioni esonerate dalla certificazione fiscale, o che certificano con modalità alternative i corrispettivi, siano esonerati dalla trasmissione telematica anche per eventuali attività secondarie svolte. Tale previsione consentirebbe alle imprese in esame di evitare un “doppio binario” nella gestione degli adempimenti Iva e, in special modo, preserverebbe gli operatori dal dover sostenere investimenti eccessivi e sproporzionati per attività marginali senza apportare significativi vantaggi ai fini del controllo.

Come anticipato, l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 prevede un ingresso graduale al nuovo adempimento, coinvolgendo, dapprima, i soggetti più strutturati, cioè con volume d’affari superiore a 400.000 euro, ma la norma non sembra riferire tale limite alle operazioni di commercio al minuto e assimilate, cosicché – se tale interpretazione fosse confermata – l’obbligo di trasmissione telematica scatterebbe anche per quei soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro derivante principalmente da operazioni soggette a fatturazione.

L’Associazione chiede, pertanto, di chiarire che il volume d’affari di 400.000 euro è riferito alle sole operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 e che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni soggette a fatturazione e che solo in via residuale effettuano operazioni soggette a certificazione fiscale siano esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infine, le ulteriori proposte rivolte al Ministero dell’Economia e delle Finanze sono quelle di:

  • confermare che i corrispettivi delle operazioni accessorie, ex articolo 12 D.P.R. 633/1972, debbano essere trasmesse telematicamente nel solo caso in cui il corrispettivo dell’operazione principale ricada nell’obbligo in esame;
  • esonerare dalla trasmissione telematica i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e assimilate all’interno di mezzi di trasporto in movimento.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share