La legge di bilancio 2026 ha riproposto la possibilità di eseguire la trasformazione agevolata in società semplice, già prevista, nei medesimi termini previsti dalle leggi anteriori.

La trasformazione agevolata in società semplice, deve essere eseguita entro il prossimo 30 settembre, verificando l’assenza di immobili strumentali, che non risultano agevolabili. La gestione degli immobili deve infatti essere finalizzata al godimento degli stessi, senza che la società sviluppi servizi ulteriori e/o complementari all’utilizzo delle unità immobiliari.

La trasformazione di una società commerciale (di capitali o di persone) in società semplice si qualifica come una trasformazione omogenea regressiva (art. 2500-sexies c.c.) sebbene sia considerata, dall’Agenzia delle entrate (risposta n. 811/2021) dal punto di vista tributario, eterogenea, giacché comporta la fuoriuscita dei beni della società trasformata dal regime di impresa.

La trasformazione, quindi, ai fini tributari rappresenta una ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa (Agenzia delle entrate, circ. 26/E/2016, cap. III, Parte I), con conseguente realizzo al “valore normale” (comma 1, art. 171 del D.P.R. 917/1986 e circ. 137/E/1997 § 15.3) e forte impatto a livello di imposte dovute.

Nella trasformazione agevolata, i beni della società non fuoriescono dall’ambito societario, restando di proprietà del medesimo soggetto collettivo (nuova veste giuridica) stante il fatto che l’operazione riguarda il soggetto, che si trasforma, e non i beni, per cui a tale soggetto è richiesta la condizione di avere, quale oggetto esclusivo o principale, la gestione dei beni immobili o dei beni mobili registrati, ricordando che tutti i beni e tutte le altre poste contabili, subiscono gli effetti della trasformazione, anche se non rientrano tra quelli agevolabili.

Ricordiamo che la società trasformata (società semplice) dovrà avere, per oggetto esclusivo o principale, la “gestione” passiva di beni immobili e mobili registrati; requisito che, sulla base dei chiarimenti forniti (circ. 26/E/2016, cap. III, Parte I), dovrebbe essere integrato “prima” dell’atto di trasformazione.

Inoltre segnaliamo che rientrano nell’agevolazione esclusivamente i beni immobili, diversi da quelli di cui al primo periodo, del comma 2 dell’art. 43 del D.P.R. 917/1986 (Tuir), ovvero i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione; gli immobili strumentali per natura, ma non impiegati in attività d’impresa, possono godere del trattamento agevolato in quanto non strumentali per destinazione.

L’assegnazione o la cessione agevolata possono, quindi, riguardare gli immobili patrimoniali, di cui all’art. 90 del TUIR, gli immobili “merce”, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa e gli immobili strumentali per natura, iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 e non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Sul punto, è opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cambio di destinazione dei beni da strumentali a non strumentali può essere effettuato anche in prossimità dell’operazione, senza che ciò possa costituire oggetto di una contestazione di abuso del diritto (circ. 26/E/2016, cap. I, Parte I, § 3); chiarimento da estendere, certamente, anche alla trasformazione in commento.

Poiché l’attività della società che si trasforma non può essere d’impresa, i beni immobili e i beni mobili registrati non possono qualificarsi, al momento della trasformazione, come strumentali per destinazione (per esempio, i terreni agricoli, utilizzati dalla società per l’esercizio delle attività, di cui all’art. 2135 c.c., a prescindere o meno dall’esercizio dell’opzione per la tassazione fondiaria, assumono natura di immobili strumentali “per destinazione” e, quindi, non possono essere oggetto del trattamento agevolato).

In relazione alla fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa, per effetto della trasformazione, si rende necessario confrontare il valore normale dei beni stessi con il loro costo fiscalmente riconosciuto e sottoporre a tassazione eventuali plusvalenze, mentre le minusvalenze sono indeducibili, in quanto non realizzate, ai sensi del comma 1 dell’art. 101 del Tuir; il valore normale, di cui al comma 3 dell’art. 9 del Tuir può essere sostituito, in caso di beni immobili, con il valore catastale, che si ottiene dal prodotto della rendita per i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità, di cui al comma 4 dell’art. 52 del dpr 131/1986 (Tuir), con possibilità di ricorrere a un valore intermedio tra il valore di mercato ed il valore catastale (circ. 26/e/2016 cap. I, Parte I, § 4).

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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