Il D.M. 13.01.2022, ha previsto che i prestatori di servizi relativi all’uso di valute virtuali nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma 8 ter dell’articolo 17 bis D.Lgs. 141/2010.
L’articolo 17 bis D.Lgs. 141/2010 è rubricato “attività di cambiavalute”. Il comma 8-bis, stabilisce che “le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell’articolo 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all’iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1”.
Gli operatori cui fa riferimento la norma sono quelli segnalati in precedenza ed il registro di cui al comma 1 è l’apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies D.Lgs. 385/1993 (TUB), ossia l’OAM, l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
L’articolo 17 bis, infatti, prevede che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai solo soggetti iscritti nel registro.
Il comma 8 bis prevede l’istituzione di un’apposita sezione nel medesimo registro, per questi soggetti che prestato servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.
Il comma 8-ter dell’articolo 17 bis prevede che ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro, con decreto sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale.
La norma prevede che la comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei prestatori.
Il decreto è appunto il D.M. 13.01.2022 con il quale, all’articolo 4, comma 1, è previsto che il registro sarà attivo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 18 maggio, visto che il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2022, n. 40.
Da tale data, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto, gli operatori che già svolgono l’attività, anche on-line, sul territorio della Repubblica italiana e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 141/2010, effettuano apposita comunicazione di iscrizione alla sezione speciale del registro entro sessanta giorni.
L’articolo 5 prevede il contenuto, la modalità e la periodicità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate da ogni singolo cliente.
A questo punto, l’opinione dell’Agenzia sul trattamento delle criptovalute diventa più interessante.
Una sintesi è rinvenibile nella risposta ad interpello n. 788/2021. In estrema sintesi, a parte i profili reddituali, l’Agenzia chiede la compilazione del quadro RW. Se le valute virtuali non fanno emergere profili reddituali, la compilazione del quadro RW non porta costi di tipo fiscale, atteso che sulle valute virtuali non è dovuta Ivafe.
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Cordiali saluti,
Studio Frisacco