Con la pubblicazione in G.U. n. 148 del 28 giugno 2018 del D.L. 28 giugno 2018 n. 79, è stata prorogata al 1° gennaio 2019 l’introduzione della fattura elettronica per le cessioni di carburante da autotrazione.
Il rinvio non riguarda invece le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Sulla base del differimento, per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, le soluzioni adottabili, tutte fiscalmente valide, sono riassumibili tra:
• la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
• la scheda carburanti;
• il pagamento con strumenti tracciabili.
Non mutano invece le altre novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.
In particolare dal 1° luglio 2018, sono confermate le norme sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA solo a fronte dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari).
Pertanto coloro che hanno utilizzato la scheda carburanti per i primi 6 mesi del 2018 potranno continuare ad utilizzarla tenendo conto che il pagamento dovrà essere fatto solo con strumenti tracciabili.
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.