Con il decreto Omnibus (DL 113/2024, conv. in L. n. 143/2024) è stato rinnovato il bonus sponsorizzazioni sportive; tuttavia, la nuova versione della misura presenta diverse novità rispetto alle precedenti.
L’agevolazione è riconosciuta per il periodo dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2024) al 15 novembre 2024 e ha uno stanziamento di 7 milioni di euro. Per espressa disposizione, restano ferme, nei limiti di compatibilità, le modalità per la concessione del credito di imposta dettate dal DPCM 196 del 30/12/2020.
Ambito soggettivo
In particolare, secondo la nuova disposizione, il credito di imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che, dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.
Investimenti agevolabili
Con la nuova disciplina del credito d’imposta introdotta dal decreto Omnibus cambiano invece i requisiti degli investimenti agevolabili.
In particolare, come previsto al comma 2 dell’articolo 4, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
Secondo le precedenti edizioni, invece, il requisito del fatturato (sempre compreso tra 150.000 e 15 milioni di euro) era riferito al periodo di imposta 2019 e non era prevista nessuna eccezione per i soggetti costituiti successivamente a tale periodo.
Resta confermato che non danno diritto al beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla L. 398/1991.
Importo minimo dell’investimento agevolabile
Nessuna modifica è stata introdotta per quanto riguarda l’ importo minimo investimento agevolabile .
Anche per la nuova edizione del credito di imposta, per essere eleggibile, l’investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.
Sul punto, si ritiene che sia applicabile quanto affermato dal Dipartimento per lo sport, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, rese in riferimento alle precedenti versioni dell’incentivo. In particolare, in base all’indicazione fornita dal Dipartimento, il credito può essere chiesto anche in presenza di pagamenti verso società diverse, a condizione che il totale complessivo sia di almeno 10.000 euro. In caso di
più contratti di sponsorizzazione va presentata una richiesta unica e non singole richieste per ogni contratto.
Modalità di pagamento ammissibili
Per espressa previsione normativa (art. 4, c. 6, DL 113/2024), il corrispettivo sostenuto per le sponsorizzazioni costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività
della controparte.
L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, che definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante.
Questi sono: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali).
Ammontare del credito di imposta
Il credito d’imposta, concesso in “de minimis”, è pari al 50% degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di 7 milioni di euro, che costituisce il tetto di spesa.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse.
Come previsto dal D.P.C.M n. 196/2020, il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione da parte del Dipartimento per lo sport dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo “ 6954”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la RM 69/E/2021).
L’importo del credito d’imposta spettante più essere consultato nella sezione “cassetto fiscale”, accessibile attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.
Procedure operative
Ai fini della sua fruizione del credito di imposta deve essere presentata apposita domanda nei termini che saranno resi noti con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport (www.sport.governo.it/it/).
Cause di revoca
Secondo quanto indicato nel D.P.C.M n. 196/2020, i beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Il contributo, inoltre, sarà revocato o rideterminato quando, in seguito a controlli, saranno evidenziate false dichiarazioni rispetto alle condizioni richieste per usufruire del credito d’imposta.
L’Agenzia, nel caso riscontri, durante l’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento per lo sport che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero della somma.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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