L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 18 gennaio 2023, ha approvato la nuova procedura per adeguare i Registratori Telematici alla cd “Lotteria istantanea” che, aggiungendosi a quella “differita” (con premi settimanali, mensili ed annuali) consentirà alla persona fisica “consumatore” di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita.
Nello stesso provvedimento, l’Agenzia ha spiegato come segnalare un periodo di sospensione di 12 giorni e oltre. Infatti, rispetto alla precedente versione delle specifiche tecniche, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni.
E’ previsto che se l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività (cioè non fosse in grado di comunicarla a priori), il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, con codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema di interscambio l’inizio del periodo di inattività.
In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui nulla venga effettuato dall’esercente, il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
In sostanza, nel caso di interruzione di attività non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio, per:
– chiusura stagionale,
– ferie,
– chiusura per eventi eccezionali (di periodo superiore ai 12 giorni o per un periodo non ipotizzabile a priori),
– qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non determinabile preventivamente),
è opportuno/necessario comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività impostando l’RT in modalità “fuori servizio”, con il codice: 608.
La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso (è preferibile contattare il gestore del servizio), oppure mediante il cassetto fiscale del titolare dell’impresa; infine, la comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di un intermediario abilitato.
Nella foto un esempio sulle modalità di compilazione sul sito Fatture & Corrispettivi (attraverso il cassetto fiscale dell’esercente), da eseguire in proprio oppure tramite un intermediario abilitato. Nella dinamica d’interpretazione delle norme, sembra potersi inferire che nessun adeguamento (obbligatorio) deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023, in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.
In conclusione, sebbene non vi sia alcun obbligo previsto dalla normativa, trattandosi semplicemente di una comunicazione “preventiva” finalizzata ad evitare di dover gestire una risposta ad una possibile specifica richiesta dell’Agenzia delle Entrate, tesa a chiarire le cause che hanno determinato il periodo di inattività per un periodo superiore ai 12 giorni, vi invitiamo a prendere contatto con i Tecnici installatori oppure con i Referenti per il Servizio Contabilità dello studio.