La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il possesso di una partecipazione in una società semplice immobiliare consente al socio persona fisica di accedere al regime forfettario, eliminando una possibile penalizzazione per tale categoria di contribuenti.

In base al nell’articolo 1, comma 57, lettera d), L. 190/2014, così come modificato dalla L. 145/2018, non possono avvalersi del regime forfettario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Tale disposizione riguarda le partecipazioni in società di persone ed i soci di Srl.

Nessun rilevanza assume, ai fini della causa ostativa, la partecipazione a formazioni societarie diverse da quelle espressamente indicate (es. spa, sapa, società residenti all’estero).
La ratio della norma è diretta ad evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta e imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione, ma “l’effetto segregativo è ora più accentuato, al fine di evitare il frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte“.

In merito alle partecipazioni in società di persone va segnalato che il solo possesso risulta ostativo, prescindendo da controllo e riconducibilità, che invece regolano l’applicazione della causa ostativa legata al possesso di partecipazioni in Srl.

Ulteriore elemento ostativo è inoltre rappresentato dal fatto di partecipare ad una impresa familiare, in qualità di collaboratore; tale causa ostativa comprende anche la partecipazione in imprese coniugali.
Il divieto di partecipare ad associazioni riguarda unicamente quelle che attribuiscono al contribuente un reddito ai sensi dell’articolo 5 Tuir (quindi, ad esempio, le associazioni professionali, non le associazioni sportive).

L’Agenzia precisa, inoltre, che sono ostative:
– le partecipazioni in società di fatto esercenti attività commerciale, in quanto soggetti che risultano assimilati alle società in nome collettivo;
– il possesso della sola nuda proprietà di partecipazioni, in quanto, secondo l’Agenzia, non è situazione espressamente esclusa dalla disposizione normativa in commento, non risultando in contrasto con la ratio legis;
– la partecipazione in società semplici, solo se le stesse producono “redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa”.

Quest’ultimo chiarimento risulta di grande interesse in quanto ammette al regime forfettario i soggetti che posseggono partecipazioni in società semplici agricole ed in società semplici immobiliari.

Le società semplici immobiliari producono redditi fondiari determinati dal possesso degli immobili e eventuali redditi diversi dati dalle cessioni degli immobili nel corso del periodo d’imposta.

Le società semplici hanno avuto una notevole espansione nel corso degli ultimi anni, anche a seguito dei provvedimenti di trasformazione agevolata presenti nella legge di bilancio.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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