Esenzione IVA
L’obbligo di apertura della partita IVA per le società sportive, la cui scadenza era prevista per l’1/7/2024, viene prorogato all’1/1/2025: ciò significa che fino al 31/12/2024 le SSD continuano ad usufruire del regime di esclusione IVA per i corsi resi dalle SSD attinenti ad obiettivi istituzionali, a fronte di corrispettivi specifici per associati, tesserati o partecipanti (art. 4 del D.P.R. 633/1972).
L’obbligo di attribuzione della partita IVA alle società sportive è previsto dal D.L. 146/2021, il quale prevede l’introduzione a partire dall’1/1/2025 dell’assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese dalle SSD, ma in regime di esenzione. Rispetto all’esclusione IVA delle prestazioni rese, le novità introdotte dal D.L. 146/2021 si dimostrano particolarmente vantaggiose per le SSD, le quali hanno ora la possibilità di offrire a soggetti esterni i propri servizi senza però perdere il beneficio dell’esenzione IVA: al contrario del regime di esclusione, con quello di esenzione le società sportive si trovano nella condizione di offrire prestazioni ad una platea di soggetti molto più estesa, in quanto vengono inclusi anche soggetti che esercitano sport o educazione fisica privi di un rapporto associativo e di tesseramento con la stessa società.
In conclusione, l’estensione dell’esenzione IVA ai servizi sportivi erogati ai non tesserati e ai non soci a partire dal 1 gennaio 2025 rappresenta un significativo passo avanti per le SSD le quali possono ampliare la propria offerta e raggiungere un pubblico più vasto, beneficiando al contempo di un trattamento fiscale agevolato.
Vengono di seguito riassunte le principali differenze:
- il regime di esclusione IVA (in vigore fino al 31/12/2024) esenta completamente le SSD dagli adempimenti IVA per le prestazioni rese a soggetti “interni”;
- il regime di esenzione IVA (in vigore dall’1/1/2025) richiede l’emissione di fatture e la presentazione della dichiarazione IVA, pur non comportando il versamento dell’imposta. Inoltre, l’esenzione IVA ha un ambito di applicazione più esteso, consentendo alle SSD di offrire i propri servizi anche a soggetti esterni senza perdere il beneficio fiscale.
Insieme al D.L. 146/2021 risulta inoltre necessario considerare il D.L. 75/2023, il quale prevede l’esenzione IVA nell’ambito concernente le prestazioni di servizi (comprese quelle didattiche e formative) connesse con la pratica dello sport e rese da organismi senza scopo di lucro (incluse le SSD). Le disposizioni introdotte dal D.L. 75/2023 sono da considerarsi congiuntamente al regime di esenzione generale introdotto dal D.L. 146/2021, dal momento che:
- le prestazioni rese nell’ambito dell’attività istituzionale saranno soggette all’esenzione IVA dal 1/1/2025;
- le prestazioni didattiche e formative prevedono già un’esenzione specifica.
Il concorso di queste due norme richiede una valutazione accurata così da poter individuare in modo corretto il regime applicabile alle differenti tipologie di prestazioni.
Imposte sui Redditi
In merito alla tassazione sui redditi, il trattamento dei servizi offerti dalle SSD a tesserati e non tesserati presenta alcune differenze.
- Tesserati: le SSD godono del regime di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi (art. 148, co. 3, TUIR). Questo significa che i corrispettivi percepiti per le prestazioni rese ai propri associati o tesserati non concorrono alla formazione del reddito imponibile, a condizione che le SSD siano in possesso dei requisiti statutari e documentali previsti dalla normativa.
- Non tesserati: i corrispettivi percepiti per tali prestazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie previste per le società e gli enti commerciali. Importante è sottolineare che le SSD possono optare per il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991, la quale prevede una tassazione agevolata sui proventi commerciali.