E’ possibile presentare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” per prenotare il credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2026.
Poiché quest’anno il 1° marzo cade di domenica, la data iniziale è stata spostata al giorno successivo, lunedì 2 marzo 2026. Al fine di garantire lo stesso numero di giorni per inviare la comunicazione di accesso, è stato differito di un giorno anche il termine finale per la presentazione, dal 31 marzo a mercoledì 1° aprile 2026.
Resta invariata la modalità di presentazione telematica del modello di comunicazione: per l’inoltro della domanda è necessario accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), oppure con Entratel e Fisconline, e utilizzare l’apposita procedura.
Sui siti istituzionali del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati il modello e le relative istruzioni. Tutte le informazioni sull’agevolazione sono consultabili nell’apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento.
La comunicazione consente di “prenotarsi” per l’attribuzione del tax credit (essendo limitate le risorse stanziate), indicando i dati degli investimenti che si prevedono di effettuare nell’anno 2026.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili, pertanto ai fini della concessione del beneficio risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

In esito alle “Comunicazioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” presentate, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta (con l’indicazione del credito teoricamente spettante), pubblicandolo sul proprio sito. Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027 i richiedenti che hanno inviato la domanda per l’accesso potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la “Dichiarazione sostitutiva” nella quale avranno cura di indicare quelli effettivamente realizzati e sostenuti nel 2026.
A tal proposito si rammenta che l’effettività delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione da parte di un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.
Merita evidenziare che nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, l’ammontare degli investimenti effettati non può essere superiore a quello esposto nella “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali”.
Dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
  • ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
  • agli enti non commerciali.

Il bonus è confermato nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, in edizione cartacea e/o in formato digitale (purché il giornale sia registrato presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli Operatori di Comunicazione – ROC, e dotato della figura del direttore responsabile), nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno.

Condizione necessaria per accedere all’agevolazione è l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Pertanto, chi non avesse effettuato alcun investimento sul mezzo stampa nel 2025, non potrà richiedere il credito sugli investimenti incrementali 2026, non essendoci il dato storico su cui calcolare l’incremento.
Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, occorre far riferimento al principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dall’articolo 109 del TUIR, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.
Conseguentemente, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, a nulla rilevando il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Si ricorda che dal 2023 non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
La somma riconosciuta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il Mod. F24 (da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, indicando il codice tributo 6900 e come “anno di riferimento” l’anno di concessione del credito.
Il credito è fiscalmente rilevante (quindi concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap) e contabilmente deve essere rilevato il giorno del provvedimento definitivo attraverso la seguente scrittura: Credito d’imposta da investimenti pubblicitari (SP) a Contributo in conto esercizio imponibile (CE – Voce A.5 Altri ricavi e proventi).
Si ricorda che l’agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”: in particolare il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.


Qualora abbiate la necessità di assistenza specifica per usufruire del credito d’imposta in esame e per presentare la relativa prenotazione, Vi invitiamo a contattare tempestivamente il ns studio.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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