
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025 la Legge 27 maggio 2025, n. 78, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
Il provvedimento introduce disposizioni finalizzate a rendere obbligatoria, per le imprese operanti sul territorio nazionale, la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. La norma conferma l’obbligo per le grandi imprese a partire dal 1° aprile 2025, mentre introduce scadenze differenziate per le altre imprese, in base alla loro dimensione.
🔔Principali novità introdotte dalla Legge 78/2025 rispetto al DL 39/2025
Dopo un complesso iter legislativo, si è arrivati all’ultima modifica della Legge 78/2025. Di seguito si riassumono le principali novità apportate in sede di conversione:
- Adozione dei criteri dimensionali aggiornati della Direttiva delegata (UE) 2023/2775, che sostituiscono la precedente Raccomandazione 2003/361/CE. Questo incide direttamente sulla classificazione delle imprese ai fini delle scadenze dell’obbligo assicurativo.
- Introdotta una soglia rafforzata per le grandi imprese che intendono accedere a coperture assicurative globali senza limiti di scoperto o franchigia: devono possedere congiuntamente un fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera o) del D.M. 18/2025.
- Precisata la modalità di calcolo del valore assicurabile dei beni: la legge stabilisce che si debba fare riferimento al valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, al costo di rimpiazzo per i beni mobili e al costo di ripristino delle condizioni per i terreni danneggiati da eventi calamitosi.
- Estesa l’esclusione dai contributi pubblici anche agli immobili non assicurabili: in particolare, quelli costruiti senza valido titolo edilizio, salvo che siano in sanatoria o con procedimento in corso. Non solo sono esclusi dall’obbligo assicurativo, ma non possono beneficiare di alcun indennizzo pubblico in caso di evento catastrofale.
- Previsto un sistema di sorveglianza sui premi assicurativi, affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi in collaborazione con IVASS, con il compito di evitare aumenti ingiustificati e manovre speculative, anche su segnalazione delle imprese obbligate.
❓Cosa sono le polizze Cat Nat
Le polizze Cat Nat (catastrofi naturali) sono contratti assicurativi che tutelano le imprese contro i danni materiali diretti causati da eventi naturali estremi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Queste coperture mirano a proteggere il patrimonio aziendale—immobili, impianti, attrezzature e terreni—in caso di calamità, riducendo la dipendenza dagli aiuti pubblici.
L’obiettivo è garantire la continuità operativa anche in contesti di grave emergenza ambientale, attraverso un sistema di gestione dei rischi condiviso tra imprese, assicuratori e Stato. Dal 2025, tali polizze sono obbligatorie per tutte le imprese, con scadenze variabili in base alla dimensione.
🛑Obbligo assicurativo: scadenze e requisiti dimensionali
L’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni causati da eventi catastrofali ricade su tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, incluse quelle con sede legale estera ma stabile organizzazione in Italia. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, che continuano a essere soggette a regole specifiche già previste dalla normativa di settore.
Le scadenze per l’adempimento variano in base alla dimensione dell’impresa, secondo quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, che definisce i criteri dimensionali in base a due parametri principali: numero di dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio. In particolare:
TIPOLOGIA | REQUISITI | SCADENZE |
---|---|---|
GRANDI IMPRESE | Più di 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo oltre i 43 milioni di euro | 1° aprile 2025* |
MEDIE IMPRESE | Meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro | 1° ottobre 2025 |
PICCOLE IMPRESE | Meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio ≤ 10 milioni di euro | 31 dicembre 2025 |
MICROIMPRESE | Meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio ≤ 2 milioni di euro | 31 dicembre 2025 |
Questa scansione temporale graduata consente una transizione sostenibile, riducendo l’impatto economico e amministrativo per le realtà aziendali di dimensioni inferiori.
💥Rischi coperti e beni assicurati
Le polizze cosiddette “Cat Nat” devono coprire i danni diretti causati da eventi catastrofali e calamità naturali che si verifichino sul territorio nazionale. In particolare, la copertura assicurativa deve includere i seguenti rischi naturali:
- sismi,
- alluvioni, inondazioni, esondazioni,
- frane.
I beni da assicurare sono quelli rilevanti ai fini dell’attività d’impresa, così come individuati all’articolo 2424 del codice civile. Rientrano nell’obbligo:
- Terreni,
- Immobili (fabbricati e relative parti impiantistiche e strutturali),
- Macchinari e impianti produttivi,
- Attrezzature industriali e commerciali.
La norma esclude espressamente dalla copertura dei rischi:
- immobili abusivi o non in regola urbanisticamente, salvo quelli oggetto di sanatoria o con procedimenti in corso
- eventi non naturali, come quelli derivanti da atti di terrorismo, guerra, sabotaggio o contaminazioni radioattive
Le polizze devono prevedere premi proporzionali al rischio e possono includere franchigie o scoperti fino a un massimo del 15% del danno (limite non applicabile alle grandi imprese con contratti assicurativi globali di gruppo).
❌Conseguenze dell’inadempimento: esclusione dai benefici pubblici
Il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni da eventi catastrofali comporta, come conseguenza principale, l’esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario erogati con risorse pubbliche. Questa esclusione si applica anche nel caso in cui i fondi siano destinati a far fronte proprio a eventi calamitosi, come terremoti, alluvioni o frane.
La decorrenza delle conseguenze varia a seconda della dimensione dell’impresa:
- per le grandi imprese, l’esclusione si applica a partire dal 30 giugno 2025, ovvero 90 giorni dopo la data di insorgenza dell’obbligo assicurativo (1° aprile 2025), in coerenza con la moratoria prevista dalla legge;
- per le medie, piccole e microimprese, l’effetto scatterà a partire dal momento in cui l’obbligo assicurativo entra in vigore per ciascuna categoria (1° ottobre 2025 per le medie, 31 dicembre 2025 per le altre).
È importante sottolineare che questa non è una sanzione automatica, ma una limitazione selettiva che punta a rafforzare la cultura della prevenzione e responsabilizzare le imprese nella gestione dei propri rischi, riducendo al contempo la dipendenza dagli aiuti pubblici in caso di emergenza.
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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