La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo PEC per amministratori di società. Questi ultimi hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi alla nuova normativa. Vediamo quindi chi è tenuto a mettersi in regola e come fare.
🔔La novità in Legge di Bilancio
La Legge n. 207/2024, cioè l’ultima Legge di Bilancio, introduce un nuovo obbligo per gli amministratori delle società, che sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.

Le imprese costituite in forma societaria erano già tenute a comunicare il domicilio digitale della società al Registro delle Imprese dal Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, entrato in vigore nel 2020. Da quest’anno, quest’obbligo viene esteso agli amministratori dell’impresa, che dovranno comunicare un recapito di posta elettronica “proprio ed esclusivo dell’amministratore”.
Come specificato da una recente nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa norma è volta a garantire una comunicazione ufficiale con i soggetti “cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione” delle imprese. Il Mimit ha anche chiarito che l’indirizzo dell’amministratore dev’essere distinta da quella della società.
✅Chi è obbligato? Chi è esente?
A decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi, l’indirizzo PEC degli amministratori entra a far parte dei dati obbligatori da comunicare alla Camera di Commercio nel momento in cui si registra un’impresa, quindi va trasmessa unitamente all’atto costitutivo e quando si richiedono modifiche o variazioni dei dati aziendali.
In particolare, il nuovo obbligo riguarda :
- gli amministratori delle società di persone e di capitali;
- gli amministratori delle reti di imprese;
- i liquidatori delle società.
Sono escluse dall’obbligo le società semplici, le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili, come anche le società non destinate allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
Come sottolineato dalla nota del Mimit, l’obbligo fa riferimento alle persone che svolgono l’incarico, e non all’organo di amministrazione in quanto tale, perciò “in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, deve essere iscritto un indirizzo per ciascuno di essi”.
Gli amministratori che gestiscono più di una società possono utilizzare lo stesso indirizzo per tutte le imprese o dotarsi di recapiti differenziati.
⚠️Scadenza e sanzioni
Da quest’anno la PEC dell’amministratore deve essere comunicata contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese. Le società costituite a partire dal 1° gennaio 2025, quindi, sono già automaticamente in regola.
In linea generale, esistono due possibili casi in cui è richiesto l’adeguamento:
- la PEC dell’amministratore non è stata ancora registrata;
- l’impresa ha registrato lo stesso indirizzo per la società e per l’amministratore.
In entrambi i casi, è necessario allinearsi alla nuova normativa fornendo l’indirizzo personale di chi esercita il controllo sulla società entro il 30 giugno 2025.
Nel momento in cui amministratori e liquidatori verranno sostituiti, poi, i nuovi indirizzi dovranno essere comunicati alla Camera di Commercio insieme alla relativa pratica di nomina.

Il mancato rispetto dell’obbligo comporta sanzioni amministrative che vanno da 103 a 1.032 euro e la sospensione dell’iter per l’iscrizione dell’impresa o per la nomina dell’amministratore. In questo caso, la Camera di Commercio richiederà di regolarizzare la propria situazione entro 30 giorni.
💬Come comunicare la PEC dell’amministratore al Registro delle Imprese?
La comunicazione alla Camera di Commercio può essere eseguita in diversi modi. Le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025 possono utilizzare:
- Il Portale Telematico di Infocamere;
- Il modulo di iscrizione ComUnica, utilizzato per l’iscrizione dell’impresa.
Le imprese già costituite possono invece effettuare la comunicazione “in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025”.
In ogni caso, la comunicazionedell’amministratore può avvenire anche online, accedendo al portale della Camera di Commercio competente oppure utilizzando il servizio di Comunicazione PEC di Ufficio Camerale.
Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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