La legge di Stabilità 2016 ha riformulato la normativa CFC ed al regime di tassazione integrale dei dividendi paradisiaci. In particolare, sono cambiate le modalità di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 167, comma 4, del Tuir) ovvero oggi non occorre fare riferimento alla tradizionale black list emanata ai sensi del D.M. 21 novembre 2001.

Nel corso degli anni, i criteri di individuazione dei paradisi fiscali hanno subito molteplici variazioni.

Inizialmente, l’inserimento nella “black list”, era determinato da due precisi elementi: la localizzazione della controllata estera in uno Stato o in un territorio a fiscalità privilegiata, e la mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

L’articolo 167, comma 4, del Tuir, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 244/2007 (finanziaria 2008), considerava privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto ministeriale in ragione del livello di tassazione “sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia” e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti, senza peraltro specificare cosa dovesse intendersi per livello di tassazione sensibilmente inferiore rispetto a quello domestico.

Successivamente, sempre ai fini dell’inclusione nella black list della controllata estera, la legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 680, della Legge 190/2014) fornì una definizione relativa al “livello di tassazione sensibilmente inferiore”. Per la nuova formulazione dell’articolo 167, comma 4, Tuir veniva considerato tale “un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia”.

Oggi, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016, l’articolo 167, comma 4, Tuir, prevede che si considerano privilegiati:

  • i regimi in cui “il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”;
  • i regimi “speciali”, che prevedono particolari disposizioni che comportano un livello di imposizione agevolato (ad esempio norme speciali che consentono la detassazione del reddito per un determinato periodo).

Secondo l’Amministrazione finanziaria, i nuovi criteri di individuazione dei paradisi fiscali ai fini della CFC rule rilevano anche con riferimento agli utili pregressi anche se la controllata estera non era considerata residente nel “paradiso fiscale” nella previgente disciplina.

Tale importante chiarimento è stato fornito in occasione del “question time” tenutosi il 19 gennaio 2017 presso la Commissione Finanze alla Camera in risposta all’interrogazione n. 5-10317, che ha tracciato utili profili interpretativi riferiti alle recenti modifiche apportate alla CFC legislation e, simmetricamente, alla tassazione integrale dei dividendi black list.

Nel richiamare i contenuti della circolare 35/E/2016, è stato sottolineato che per stabilire se gli utili provengono da un territorio a fiscalità privilegiata, rileva il criterio vigente al momento della percezione dei proventi da partecipazione (in base al criterio di cassa che ne determina la tassazione), a prescindere dalla loro precedente qualificazione.

Quindi, per valutare la tassazione integrale dei proventi da partecipazione di provenienza paradisiaca (ex articolo 89, comma 3, Tuir) ed i correlati profili applicativi sulla CFC (ex articolo 167, comma 4, del Tuir), occorrerà tenere in considerazione i nuovi criteri di individuazione, fatta salva la possibilità, di disapplicare la normativa ex articolo 167, comma 5, lett. b) Tuir.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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