La Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione a copertura dei danni che possono essere causati da eventi catastrofali.
Con una serie di interventi normativi successivi sono state definite le modalità attuative e sono stati stabili termini per adeguarsi all’obbligo differenti sulla base delle dimensioni* delle imprese.
La decorrenza dell’obbligo
Per effetto dei vari provvedimenti di proroga intervenuti nel corso del 2024 e 2025 il termine per l’adempimento è così formulato: – Grandi imprese: obbligo già in vigore dal 31.03.2025 – Medie imprese: obbligo in vigore dal 01.10.2025 – Piccole e micro imprese: obbligo entro il 31.12.2025
I soggetti obbligati ed esclusioni
Sono tenute all’obbligo tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte. Sono escluse le imprese agricole per le quali opera il Fondo mutualistico per
la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
I beni da assicurare
La copertura assicurativa deve riguardare i beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali, alle voci B II n. 1, 2 e 3, che equivale a dire: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, impiegati nell’esercizio dell’attività di impresa. È stato precisato che la copertura assicurativa deve essere riferita ai beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa (dunque anche se utilizzati in qualità di conduttore, comodatario, ecc.) salvo che non siano già coperti da analoga polizza assicurativa, anche se stipulata da un soggetto diverso dall’impresa che impiega i beni.
Gli eventi assicurati
Le polizze devono coprire i danni causati da terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane, con
determinati requisiti nell’importo massimo di scoperto a carico dell’assicurato e di massimale corrisposto per il sinistro.
Le conseguenze in caso di mancata sottoscrizione
La mancata stipula della polizza non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma rileva ai fini dell’accesso a
contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche di qualunque tipo, non esclusivamente legate a forme di
ristoro in caso di accadimento di eventi catastrofali.
In particolare, in seguito all’introduzione del D.lgs. 184/2025 (c.d. Codice degli incentivi) l’inadempimento
dell’obbligo costituisce una causa di esclusione per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese,
ad esclusione degli incentivi fiscali erogati senza istruttoria (i c.d. incentivi a erogazione automatica) e di quelli contributivi.
Micro e piccole imprese di turismo e ristorazione
Il Decreto Milleproroghe, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevederà lo slittamento dell’obbligo al 31.12.2026 per le micro e piccole imprese: –
che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 5 L. 287/1994 –
turistico ricettive. Sono coinvolti dal rinvio, pertanto, ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ma anche sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 comma 1 lett. c) L. 287/91).
Quanto alle imprese turistico ricettive, queste comprendono alberghi, ostelli, bed and breakfast organizzati in forma d’impresa, affittacamere, case vacanze.
