L’art. 1 del DPR 100/98 attualmente in vigore dispone che il diritto alla detrazione IVA possa essere esercitato nella liquidazione periodica in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente. In ogni caso, la possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA a credito sulle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo non trova applicazione se l’emissione della fattura e la ricezione si verificano in annualità diverse.
A porre fine al disallineamento interviene l’art. 7 comma 1 lett. d) n. 3) della L. 111/2023, il quale stabilisce che “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”. L’art. 7 non prevede più quindi il diverso trattamento tra fatture ricevute nell’anno e quelle c.d. “a cavallo” d’anno, ma indica solo il termine entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione (“con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”).
Con la nuova disposizione, il soggetto passivo per le fatture datate nel mese di dicembre, ma ricevute entro il 15 di gennaio dell’anno successivo, potrà esercitare il diritto alla detrazione, alternativamente:
– nella liquidazione periodica di dicembre;
– in una delle liquidazioni periodiche nel corso dell’anno di ricezione;
– con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è ricevuto il documento di acquisto.
La nuova disposizione sarà comunque pienamente operativa solo dopo l’emanazione di un apposito decreto attuativo. Per le fatture a cavallo d’anno 2024/2025 si devono applicare le “vecchie” regole (art. 1 DPR 100/98), pertanto, i soggetti passivi IVA, compresi gli agricoltori in regime ordinario (non i produttori che esercitano la detrazione forfetaria secondo le aliquote compensative), possono esercitare la detrazione dell’IVA, previa annotazione delle fatture nel registro degli acquisti, qualora ricorrano i seguenti requisiti:
– quello sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, ossia alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72;
– quello formale del possesso della fattura d’acquisto, ossia la data in cui lo SDI consegna la fattura elettronica al destinatario (il documento messo a disposizione nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”, con presa visione da parte del contribuente, Provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018).
L’art. 1 del DPR 100/98 consente l’esercizio della detrazione nella liquidazione relativa al mese di effettuazione dell’operazione, ancorché la relativa fattura di acquisto sia ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo; possibilità preclusa per le fatture d’acquisto (comprese le differite) relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute l’anno successivo (c.d. fatture a cavallo d’anno). Pertanto, la detrazione dell’imposta deve essere esercitata nell’anno di ricevimento del documento.
Relativamente alle fatture emesse a fine 2024 ricevute entro il 31 dicembre l’imposta può essere detratta:
– nella liquidazione IVA di dicembre o del quarto trimestre 2024 (trimestrali “speciali”), previa annotazione del documento nel registro IVA acquisti;
– nella dichiarazione annuale IVA 2025 (relativa al 2024), previa annotazione del documento, entro il 30 aprile 2025, in apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2024. Se l’annotazione del documento avviene successivamente al 30 aprile 2025, l’IVA è indetraibile, salvo presentazione di dichiarazione IVA integrativa.
Per le fatture emesse nel 2024 e ricevute nel 2025, l’imposta può essere detratta:
– nella liquidazione IVA di gennaio (entro il 16 febbraio 2025) o del primo trimestre 2025 (entro il 16 maggio 2025) o dei mesi/trimestri successivi, previa annotazione del documento nel registro IVA acquisti;
– nella dichiarazione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026), previa annotazione del documento, entro il 30 aprile 2026, in apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2025.