Scade oggi, 10 aprile 2019, il termine per comunicare i dati delle liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018 (modello Lipe), di cui all’articolo 21-bis D.L. 78/2010.
Con il D.P.C.M. 27.02.2019 è stato prorogato, oltre al termine di invio dello spesometro (secondo semestre 2018) e dell’esterometro (mesi di gennaio e febbraio) al 30 aprile 2019, anche il termine di invio delle liquidazioni Iva dell’ultimo trimestre 2018 al 10 aprile 2019.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, resta comunque propedeutico allo stesso. Per questo motivo l’adempimento è confermato anche per il periodo d’imposta 2019 e non è stato abrogato con l’introduzione della fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C.
Il contribuente può correggere (nei termini) gli errori rilevati nella comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva dell’ultimo trimestre eventualmente già trasmessa (ad esempio al 28 febbraio, ante proroga) senza applicazione di sanzioni inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. A differenza di altri modelli non è prevista una casella specifica “correttiva nei termini”. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
Decorso il termine del 10 aprile trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997; l’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
In caso di errori nella compilazione della liquidazione periodica Iva non sempre, però, si deve ripresentare la comunicazione: è prevista la possibilità di correggere gli errori direttamente nella dichiarazione annuale Iva compilando integralmente il quadro VH.
Con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva da indicare nel quadro VH della dichiarazione annuale, si fa presente che la compilazione del quadro deve essere effettuata esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
In ogni caso trovano applicazione le sanzioni previste dal citato comma 2-ter, con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
La risoluzione 104/E/2017 ha riepilogato le ipotesi sanzionatorie modulate a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.
Il contribuente può correggere i dati omessi, incompleti o infedeli del modello Lipe riferito al quarto trimestre 2018, trasmettendo la comunicazione entro il 25 aprile (giorno festivo, il termine è automaticamente spostato al 26 aprile), beneficiando così della sanzione ridotta alla metà. La stessa varia in base alla tempestività del versamento come segue:
- 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
- 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione fino alla notifica dell’atto impositivo.
Qualora le irregolarità non vengano sanate con la presentazione della dichiarazione annuale Iva, per perfezionare il ravvedimento occorre presentare una dichiarazione Iva integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 471/1997 (eventualmente ridotta con ravvedimento), oltre alla sanzione prevista per il modello LIPE errato (o omesso), di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, in misura ridotta in base al momento in cui interviene il versamento spontaneo.
L’importo da corrispondere varia a seconda che la correzione avvenga entro il 26 aprile 2019 (entro 15 giorni dalla scadenza) oppure successivamente.
Nel primo caso il ravvedimento avrà le seguenti scadenze:
- 27,78 euro (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 9 luglio 2019;
- 31,25 euro (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2020;
- 35,71 euro (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2021;
- 41,67 euro (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2025;
- 50 euro (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo.
Nel secondo caso il ravvedimento avrà le stesse scadenze ma importi diversi:
- 55,56 euro (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 9 luglio 2019;
- 62,50 euro (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile 2020;
- 71,43 euro (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile 2021;
- 83,33 euro (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2025;
- 100 euro (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo.
Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Tratto da ecnews.it