Nella serata di ieri, 15 maggio, con ben due circolari (circolare 10/E/2019 e circolare 11/E/2019), l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia di definizione delle liti pendenti e di regolarizzazione delle violazioni formali.

Più in particolare, con la circolare 11/E/2019 è stato finalmente fornito un elenco, qualificato non esaustivo, di fattispecie con riferimento alle quali è possibile ricorrere all’istituto della regolarizzazione delle violazioni formali.

È possibile quindi regolarizzare con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta le seguenti violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche Iva (si sottolinea, tuttavia, che, sul punto, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di specificare che la definizione della violazione è ammessa solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta);
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 D.P.R. 633/1972, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35 ter D.P.R. 633/1972 (in forza del quale i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni) e all’articolo 74-quinquies D.P.R. 633/1972 (disciplinante il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti Ue);
  • l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (sul punto erano già stati offerti chiarimenti con la risposta all’istanza di interpello n. 126 del 21.12.2018);
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza (l’Agenzia delle entrate tuttavia chiarisce che il beneficio è riconosciuto a condizione che “la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento);
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • la detrazione dell’Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e purché l’imposta risulti comunque assolta, ancorché irregolarmente, e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
  • l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto. Si sottolinea che, invece, non rientra tra le violazioni sanabili l’omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (ad esempio l’opzione per il consolidato nazionale ovvero l’opzione per la cedolare secca);
  • la mancata iscrizione al Vies.

Sono invece espressamente escluse dalla regolarizzazione le violazioni sostanziali, ovvero quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti, o, comunque, aventi natura sostanziale: sono quindi escluse della previsione in esame, ad esempio, l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, nonché l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore e senza attivazione della procedura di regolarizzazione.

Tra le violazioni non sanabili sono inoltre richiamate, tra le altre:

  • l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
  • l’omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;
  • l’omessa trasmissione delle dichiarazioni, anche se a saldo zero;
  • l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
  • gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale);
  • le violazioni relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc…);
  • le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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