La trasformazione della società consiste nella variazione della veste giuridica allo scopo di adottare un nuovo modello organizzativo, mantenendo inalterate le altre caratteristiche nonché le posizioni dei soci.
I motivi che inducono i soci ad attuare la trasformazione sono:
- Convenienza fiscale: il regime tributario previsto per una società può essere più conveniente rispetto a quello previsto per un altro tipo di società;
- Economici: minori costi di gestione o maggiore facilità di reperire fondi dall’esterno;
- Responsabilità patrimoniale: si pensi ai vantaggi connessi al passaggio da un regime a responsabilità illimitata ad un regime a responsabilità limitata;
- Disposizioni di legge: variazioni legislative che impongono specifiche forme sociali per determinate attività.
1. Trasformazione
La trasformazione di una società comporta la variazione della personalità giuridica e, conseguentemente, il mutamento di tutto l’assetto organizzativo a seconda della nuova forma societaria adottata.
La finalità della trasformazione è, quindi, adattare le esigenze dei soci a un nuovo modello organizzativo, evitando di procedere con la liquidazione e l’estinzione del vecchio ente e la costituzione di una nuova società tra medesimi soggetti.
La normativa, attraverso la trasformazione, ha garantito la continuità dei rapporti giuridici: sono conservati tutti i diritti e gli obblighi in capo all’ente trasformato.
I soci di società trasformate devono mantenere la stessa quota di partecipazione o medesimo numero di azioni in maniera proporzionale a quanto possedevano nella società precedente. Particolare attenzione merita il socio d’opera il quale dovrà essere titolare di azioni/quote pari alla percentuale di partecipazione agli utili che aveva nella società di persona trasformata: nel caso di disaccordo la quota di partecipazione è decisa dal Tribunale.
È consentita la trasformazione anche per le società in liquidazione e sottoposte a procedura concorsuale purché l’iter di variazione del modello sociale non sia in contrasto con la procedura.
Gli adempimenti pubblicitari richiesti rimangono in linea con quelli propri della società risultante dalla trasformazione, nonché quelli richiesti per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione.
Il codice civile ammette trasformazioni di due tipi:
- Trasformazione omogenea: trasformazione da società di persone a società di capitali (definita anche trasformazione progressiva) e trasformazione da società di capitali a società di persone (definita anche trasformazione regressiva);
- Trasformazione eterogenea: trasformazioni da società di capitali a organismi avente natura non societaria e viceversa.
2. Trasformazione omogenea
Come già analizzato, diversi sono i motivi che inducono gli amministratori gestionali ad optare per una trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa. In particolare la trasformazione regressiva può essere attuata al fine di diminuire le responsabilità dei soci e gestire diversamente perdite e guadagni, quella regressiva invece, spesso, rappresenta l’unica alternativa alla liquidazione o allo scioglimento della società in seguito a riduzioni importanti di capitale.
2.1 Trasformazione progressiva
La delibera di trasformazione da società di persone a società di capitali si intende approvata con la maggioranza assoluta dei soci a seconda della loro quota di partecipazione agli utili. Il socio che non ha approvato la delibera di trasformazione può esercitare il diritto di recesso.
La trasformazione deve risultare da atto pubblico e acquista efficacia costitutiva con il deposito dell’atto di trasformazione presso il registro delle imprese entro i 30 giorni successivi alla stipula.
I soci illimitatamente responsabili restano responsabili per le obbligazioni sociali precedenti alla trasformazione, salvo che i creditori sociali abbiamo acconsentito alla trasformazione. Il consenso è comprovato se i creditori, venuti a conoscenza della trasformazione attraverso raccomandata A/R o altri mezzi che ne provino la ricezione, non si oppongono nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso di opposizione il socio deve liquidare interamente i debiti o conservare la responsabilità illimitata.
2.2 Trasformazione regressiva
La trasformazione da società di capitali a società di persone deve essere motivata da una relazione del consiglio di amministrazione dalla quale devono risultare, altresì, gli obiettivi che la società intende perseguire con il nuovo modello societario. La relazione degli amministratori va depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci nei 30 giorni antecedenti l’assemblea.
La delibera di trasformazione regressiva si intende approvata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria in quanto la trasformazione comporta una variazione dell’atto costitutivo. I soci a seguito della trasformazione acquistano tutti la responsabilità solidale illimitata richiesta dalle società di persona, anche per le obbligazioni sociali antecedenti alla trasformazione. I soci che si oppongono possono esercitare il diritto di recesso.
3. Trasformazione eterogenea
La trasformazione è eterogenea quando il passaggio avviene da società di capitali a organizzazioni non societarie e viceversa.
Per intenderci, sono organizzazioni non societarie le società consortili, i consorzi, le cooperative, le associazioni, le comunioni d’azienda, le fondazioni e le altre associazioni non riconosciute.
Anche per la trasformazione eterogenea, come quella omogenea, vi è la conservazione dei rapporti giuridici (diritti e doveri) in capo all’ente risultante dalla trasformazione.
La delibera di trasformazione da società di capitali ad altre forme non societarie deve essere assunta con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, fermo restando il consenso dei soci ad assumere la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
Per quel che riguarda la trasformazione eterogenea inversa, da altre forme non societarie a società di capitali, le maggioranze richieste per l’approvazione della delibera di trasformazione dipendono dall’ente trasformando e sono le seguenti:
- Consorzi: la trasformazione di intende approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;
- Società consortili e associazioni: per l’attuazione della trasformazione occorre la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato;
- Comunioni d’azienda: le delibera di trasformazione si ritiene approvata con consenso unanime dei partecipanti;
- Fondazioni: la trasformazione è disposta dall’autorità governativa su proposta dell’organo amministrativo competente. Approvata la trasformazione, l’autorità governativa assegna le azioni sulla base delle previsioni contenute nell’atto costitutivo;
- Società cooperative: (con esclusione di quelle a mutualità prevalente) voto favorevole di almeno la metà dei soci. Se i soci sono meno di cinquanta, la maggioranza richiesta è dei due terzi dei soci; se i soci sono più di diecimila, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei votanti e la presenza del 20% dei soci.
Non è consentita la trasformazione alle associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici e agli altri enti per le quali la legge o l’atto costitutivo lo impedisca.
Pur in assenza di legislazione in materia, si ritiene ammissibile la trasformazione eterogenea da o in società di persone, cui si applica la disciplina della trasformazione eterogenea da o in società di capitali.
La ripartizione del capitale sociale post trasformazione dipende dalle norme relative all’ante risultante dalla trasformazione: ad esempio nelle associazioni si quote di partecipazione uguali per ciascun socio, salvo diversamente previsto.
A differenza della trasformazione omogenea, la trasformazione eterogenea non ha efficacia immediata: la delibera si intende approvata se nessun creditore si oppone nei 60 giorni successivi all’iscrizione della stessa presso il registro delle imprese; qualora i creditori abbiamo avanzato opposizione, il tribunale, se ritiene infondato il pregiudizio, può ugualmente disporre che sia compiuta la trasformazione.