La società semplice (art. 2251 e ss. c.c.) costituisce il modello “base” delle società di persone in quanto è regolata da norme che risultano comuni a tutti i tipi societari personali, salvo diversa specifica regolamentazione
- Caratteristiche della società semplice
- Costituzione della società semplice
- Autonomia patrimoniale
- Amministrazione della società semplice
- Partecipazione dei soci agli utili e alle perdite
- Scioglimento della società semplice
Caratteristiche:
Caratteristica fondamentale del contratto di società semplice è che essa non può avere ad oggetto un’attività commerciale; per cui, tra le varie attività a cui può essere preordinato, esso viene generalmente stipulato per l’esercizio di un’attività agricola o anche per l’esercizio di attività professionale in forma associata, ma non assume una particolare rilevanza dal punto di vista economico.
Costituzione:
All’atto della costituzione i soci devono provvedere a dotare la società dei beni e dei servizi necessari per l’esercizio dell’attività comune, attraverso i conferimenti che possono consistere in denaro, crediti, beni mobili o immobili e anche attività lavorativa.
La formazione di un fondo comune per l’esercizio di un’attività economica con la volontà di dividerne gli utili tra le parti è l’unico requisito richiesto per la costituzione di una società semplice, ben potendo la stessa sorgere a seguito di accordo verbale o di comportamenti concludenti, senza che siano richieste forme speciali, e non essendo peraltro necessario un capitale sociale minimo per avviare l’attività.
Una volta che i soci abbiano deciso di avviare la società, entro 30 giorni devono iscriverla nel registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente.
Le finalità sono quelle della pubblicità dichiarativa e della certificazione anagrafica.
Autonomia patrimoniale:
La società semplice è dotata di autonomia patrimoniale, giacché il suo patrimonio, destinato al raggiungimento dell’oggetto sociale, è separato da quello personale dei soci.
Si tratta, tuttavia, di un’autonomia patrimoniale imperfetta, poiché il creditore sociale potrà aggredire anche il patrimonio personale del socio, pur con il beneficio della preventiva escussione di quello sociale.
D’altro canto, il creditore personale del socio, pur non potendo aggredire direttamente il patrimonio sociale, potrà innanzitutto soddisfarsi sugli utili spettanti al socio debitore e compiere atti conservativi sulla quota a questi spettante nella liquidazione; potrà poi chiedere che venga liquidata la quota del socio debitore laddove gli altri beni di quest’ultimo siano insufficienti a soddisfare il suo credito.
Amministrazione:
La società semplice generalmente viene amministrata disgiuntamente dai singoli soci amministratori, ma possono ben prevedersi:
- un’amministrazione congiunta in cui le decisioni sono vincolate al consenso unanime di tutti i soci amministratori,
- un’amministrazione congiunta in cui le decisioni sono prese a maggioranza,
- un’amministrazione mista, ovverosia disgiunta per la gestione ordinaria e congiunta per quella straordinaria.
- E’ possibile, infine, che la gestione della società sia affidata a un amministratore unico.
Occorre tener presente che, a causa della particolare responsabilità nella quale tutti i soci incorrono per i fatti della società, i soci non amministratori devono essere informati delle attività di gestione e possono consultare i documenti necessari, pur non essendo previsto un obbligo di rendiconto.
Partecipazione dei soci agli utili e alle perdite:
Il diritto del singolo socio di partecipare agli utili della società sorge con l’approvazione del rendiconto, senza che sia necessaria, come nelle società di capitali, una specifica delibera assembleare in tal senso.
I criteri di ripartizione sono generalmente dettati nei patti sociali, ma, nel caso in cui manchino, possono essere rinvenuti nell’articolo 2263 c.c., il quale innanzitutto prevede che vi sia proporzionalità tra i conferimenti eseguiti da ciascuno dei soci e la parte a loro spettante nei guadagni e nelle perdite, con la presunzione che qualora il valore dei conferimenti sia indeterminato, la partecipazione dei soci sarebbe da considerarsi egualitaria, e poi che la parte spettante al socio d’opera, se non determinata nel contratto, è fissata dal giudice secondo equità.
Allo stesso modo si determina la partecipazione dei soci alle perdite.
E’ da considerarsi nullo il patto leonino, ovverosia quel patto con il quale uno o più soci vengono esclusi da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite.
Scioglimento:
La società semplice può sciogliersi:
- laddove sia decorso il termine fissato nell’atto costitutivo e non risulti, neanche dai comportamenti dei soci, l’intenzione di prorogarlo;
- laddove sia conseguito l’oggetto sociale o risulti impossibile conseguirlo;
- se vi sia una volontà in tal senso di tutti i soci;
- quando la pluralità dei soci venga meno e non sia ricostituita nel termine di sei mesi;
- negli ulteriori casi eventualmente previsti dal contratto sociale.
La società semplice non è assoggettabile a fallimento.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Studio Frisacco