I nuovi bilanci civilistici, dettati dai nuovi principi contabili OIC, sempre più derivati dal modello IAS, presentano dei risultati sempre più allineati al reddito imponibile fiscale. Da ciò è intuibile che l’Amministrazione finanziaria vorrà esaminare sempre più a fondo il bilancio e le sue politiche generatrici, in quanto eventuali considerazioni e valutazioni impattanti sulla determinazione del risultato civilistico potrebbero essere determinanti anche per l’imponibile ai fini delle imposte d’esercizio.
Ma l’Amministrazione può sindacare le valutazioni di bilancio?
Il Ministero delle Finanze, nella C.M. 73/E/1994 lo escluse categoricamente. Precisando anche che il Fisco non ha titolo per proporre una impugnazione di bilancio, anche se ben può “accodarsi” alle risultanze giudiziali di una impugnazione operata da soggetto legittimato.
Da allora tante cose sono cambiate. Il legislatore ha più volte dato mano libera al Fisco:
- si pensi alla determinazione della base imponibile Irap, dove i corretti principi contabili costituiscono un punto di riferimento fondamentale.
- si pensi ancora alla previsione contenuta nell’oggi abrogato articolo 37-bis D.P.R. 600/1973, nel quale era prevista la sindacabilità in chiave antielusiva di alcune appostazioni di bilancio.
- si rifletta sulle conseguenze della abrogazione del quadro EC del modello Unico, che avrebbe potuto indurre a cambiare i criteri temporali di imputazione dei costi, per proseguire a dedurre fiscalmente oneri nella stessa misura.
In realtà manca ancora nell’ordinamento italiano una previsione di carattere generale che consenta all’Amministrazione di mettere in discussione le appostazioni e le valutazioni di bilancio.
Il dubbio è che, però, alla luce del nuovo quadro normativo determinato dal doppio effetto nuovo bilancio – nuove norme di coordinamento tra bilancio e Fisco, i verificatori, durante le loro attività ispettive, ritengano di poter/dover entrare nel merito del bilancio, così minando alla base la determinazione della base imponibile che da esso dipende.
Sarà pertanto fondamentale applicare correttamente i nuovi OIC.
Oltretutto è da tempo a regime la nuova disciplina del reato di falso in bilancio ex articolo 2621 cod. civ.. La Corte di Cassazione ha messo in relazione la sussistenza del falso, al profilo soggettivo ed a quello dell’apprezzabilità della violazione, con il rispetto di corretti principi contabili.
E’ quindi prevedibile una nuova stagione di verifiche, auspicando che l’Agenzia delle Entrate, così come il Comando Generale della Guardia di Finanza, dedichino tempo e risorse a formare adeguatamente i loro funzionari impegnati in verifica con le recenti novità.
Riteniamo che la stessa sfida deve essere raccolta anche da noi commercialisti, in modo di favorire un confronto diretto e costruttivo con i verificatori.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.
Chiedo delucidazioni sulla nuova contabilità di cassa per le imprese. Ho una partita iva come agente di commercio. Quanto mi costerebbe farmi seguire dallo Studio Frisacco? Da quando posso iniziare a portare i documenti?
Grazie, buongiorno. Paolo
Grazie per averci scritto Paolo.
Ti consiglio di leggere il nostro articolo sui cambiamenti del regime contabile per le imprese in contabilità semplificata.
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Se sei in contabilità semplificata puoi portarci i documenti del primo trimestre 2017 entro il mese di aprile.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni e per fissare un primo appuntamento gratuito.
Cordiali saluti,
Matteo Frisacco
Sono d’accorod. Mi cheido se anche nel mio bilancio siano stati rispettati tutti i nuovi principi.
Buongiorno sig. Solerte,
Le faccio presente che per qualsiasi esigenza il nostro studio provvede, su specifico incarico, a revisioni contabili e due diligences, oltre ad essere nominato membro nei collegi sindacali, consigli di sorveglianza, organismi di vigilanza, ecc..
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Matteo Frisacco