Il Legislatore ha disciplinato i parametri di riferimento della personalità giuridica degli Enti del Terzo Settore ETS per garantire l’omogeneità ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell’ETS. Tali innovazioni hanno suscitato dubbi interpretativi con riguardo alla definizione di personalità giuridica di un ETS iscritto o trasmigrato al RUNTS. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MLPS, con la Nota 17146, del 15.11.22 e la Nota 18655, del 2.12.2022 ha fornito alcuni chiarimenti sulla:

  • responsabilità dell’organo amministrativo e di controllo sul patrimonio minimo;
  • continuità della personalità giuridica agli effetti della trasmigrazione al RUNTS ex. art. 54, Codice Terzo settore, CTS.

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti sull’articolo 22 del Codice Terzo Settore. In particolare:

  • la nozione di personalità giuridica degli ETS;
  • la facoltà degli ETS di acquisire la personalità giuridica;
  • la convenienza giuridica dell’autonomia patrimoniale perfetta degli ETS.

1) ETS con o senza personalità giuridica

Il legislatore ha ridefinito i presupposti ed i parametri per l’acquisizione della personalità giuridica superando il previgente regime previsto dal Dpr n. 361/2000. In particolare, l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, RUNTS, ove ricorrano le condizioni, favorisce il conseguimento della personalità giuridica dell’Ente con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale (a differenza di quanto previsto dal dpr n. 361/2000 a livello di Regioni, Province e Prefetture).

Civilisticamente la personalità giuridica si configura nella nozione di autonomia patrimoniale perfetta, secondo la quale dei debiti risponde solo l’ente con il suo patrimonio e non vi è, in aggiunta, una responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto dell’ente stessoNegli enti sprovvisti di personalità giuridica, pertanto, vige la previsione dell’articolo 38 c.c., ai sensi del quale sussiste la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’ente

Tuttavia, l’acquisizione della personalità giuridica non costituisce  un obbligo ma una facoltà, e ciascun ente può valutare la convenienza di adottare un’autonomia patrimoniale perfetta, che comporta il monitoraggio continuo del patrimonio minimo con tutte le responsabilità che ne derivano per gli amministratori e l’organo di controllo, ove previsto.

2) Il controllo del notaio

La legalità sostanziale e quella patrimoniale, sono gli elementi che distinguono gli ETS con o senza personalità giuridica.

Il primo controllo ex comma 2, dell’articolo 22 del CTS è effettuato dal notaio al momento della costituzione dell’ente o dell’adeguamento dell’atto costitutivo per l’iscrizione al RUNTS. Il notaio controlla la legalità sostanziale, nel ricevere l’atto costitutivo o il verbale di adeguamento di un ente già esistente, in maniera preventiva verificando che il contenuto sia conforme alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore e che, quindi, l’ente disponga di tutti gli elementi minimi indispensabili per la configurabilità di Ente del Terzo settore.

Il secondo controllo che spetta al notaio, è quello relativo alla verifica della congruità patrimoniale. I parametri fissi univoci per tutto il territorio nazionale sono individuati dal comma 4 dall’art. 22 del CTS che sancisce detto limite patrimoniale minimo necessario per ottenere la personalità giuridica pari a:

  • 15.000 euro, per gli ETS;
  • 30.000 euro per le fondazioni.

Nel caso in cui i controlli sulla legalità del contenuto di atto costitutivo e statuto o sulla consistenza patrimoniale abbiano dato un esito positivo, il notaio potrà procedere, nei 20 giorni successivi alla stipula, all’iscrizione dell’atto costitutivo al RUNTS che avrà natura costitutiva perché ne conseguirà l’acquisizione della personalità giuridica. 

Solo l’ente iscritto nel registro unico nazionale dal notaio sarà un ETS con personalità giuridica.

Il riconoscimento della personalità giuridica equivale ad autonomia patrimoniale perfetta con effetti nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall’ETS o dalla Fondazione, al pari della società di capitali.

Il “patrimonio minimo”

L’articolo 22 del Codice ETS prevede che se il patrimonio minimo consiste in denaro, deve essere integralmente versato al momento dell’atto costitutivo. Il comma 4, prevede che il patrimonio si intende  “liquido e disponibile” con:

  • emissione di un assegno circolare intestato al costituendo ente; o in alternativa
  • un versamento sul conto dedicato e impignorabile del notaio, che in qualità di pubblico ufficiale attesterà la sussistenza della somma di denaro sufficiente per raggiungere il limite minimo di 15.000 o 30.000 euro.
  • se il patrimonio iniziale dell’ente è costituito da beni diversi dal denaro, ai fini della determinazione del valore concreto, la relativa valutazione deve emergere da una relazione giurata predisposta da un revisore legale o da una società di revisione. 

La relazione dovrà essere concretamente e formalmente allegata all’atto costitutivo ricevuto dal notaio. Agli associati o ai fondatori, compete in via esclusiva, la nomina dell’esperto. Ciò in analogia a quanto previsto, per le società a responsabilità limitata, dal secondo dell’articolo 2465 del Codice civile, diversamente da quanto previsto, invece, per le società per azioni, per le quali l’articolo 2343 affida la designazione del perito al presidente del tribunale territorialmente competente.

A differenza di quanto previsto per le società di capitali, con il  termine “beni” la disposizione dell’art. 22 codice ETS si riferisce ai “beni che possono formare oggetto di diritti” come beni materiali o immateriali. Appare pertanto esclusa la possibilità di conferire nell’ente prestazioni di opere e servizi, anche nel caso in cui questi conferimenti “atipici” siano garantiti da polizze assicurative o fideiussioni bancarie, così come è escluso il conferimento di crediti. 

3) La consistenza del patrimonio minimo

Il comma 5 dell’articolo 22 prevede il controllo della consistenza del patrimonio minimo durante la vita dell’ente al fine di garantire lo svolgimento delle attività di interesse generale

La norma prevede l’obbligo di ricostituzione del patrimonio dell’ente ad opera dell’assemblea dell’associazione o dell’organo amministrativo della fondazione, da convocarsi senza indugio nel caso in cui dovesse risultare che il patrimonio dell’ente, per condizioni fisiologiche o patologiche, si abbassi al di sotto del limite minimo, ovvero oltre un terzo. 

Il requisito patrimoniale deve quindi garantire un netto patrimoniale necessario a preservare una concreta struttura solida operativa, sia per gli enti già costituiti che per quelli di nuova costituzione. 

Il comma 6 dell’articolo 22 disciplina l’aspetto delle modifiche statutarie di adeguamento degli enti senza scopo di lucro con personalità giuridica o che vogliano conseguirla, e che aspirano, allo stesso tempo, a diventare ente del Terzo settore prevedendo quorum semplificati per l’approvazione. L’obiettivo è quello di facilitare le operazioni di adeguamento, specialmente per quegli enti che hanno una base associativa molto ampia e per i quali il rispetto dell’articolo 21 del Codice civile prevede quorum molto qualificati per le modifiche statutarie.

4) In conclusione

La personalità giuridica di un ETS è legata all’autonomia patrimoniale perfetta ed alle responsabilità che pesano sul soggetto che  agisce in nome e per conto dell’Ente nei confronti dei terzi.

Riepilogo art. 22 CTS – “parametri e condizioni per l’acquisto della personalità giuridica”

Personalità giuridica” ex art. 22 CTSPatrimonio minimo”Costituzione o modifica dell’atto costitutivoMonitoraggio “patrimonio minimo”
   ETS Sussistenza Patrimonio minimo 15.000  Notaio: funzione di controllo di legalità sostanziale e legalità patrimoniale Soggetti:
Organo Amministrativo
Organo di Controllo (se nominato)
Analisi:
Situazione patrimoniale e rendiconto gestionale: indicatori di bilancio, fabbisogno e flussi entrate/uscite prospettici
Nel caso di: Riduzione del patrimonio minimo di oltre un terzo in conseguenza di perdite” è necessaria “la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente”

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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