La disciplina della perdita durevole di valore di un’immobilizzazione trae origine dall’articolo 2426, comma 1, n. 3, c.c. che riporta “l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.
La verifica della svalutazione delle immobilizzazioni parte dalla valutazione che la società deve fare ad ogni bilancio riguardo l’esistenza di riduzioni di valore, per poi procedere a stimare il relativo valore recuperabile da confrontare con il valore netto contabile, per determinare l’eventuale perdita di valore da rilevare.
L’OIC 9 indica il modello previsto per la determinazione della perdita durevole di valore sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di minori dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse.
Per questo motivo è consentito alle società di minori dimensioni di utilizzare l’approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento, intendendosi (fino al 2016) per società di minori dimensioni, quelle che per due esercizi consecutivi non abbiano superato nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre seguenti limiti:
- numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 250;
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.
L’OIC 9 pubblicato in data 22 dicembre 2016 ha rivisto i limiti previsti per poter accedere all’approccio semplificato di determinazione della perdita durevole di valore delle immobilizzazioni. I nuovi limiti, che non devono essere superati per due esercizi consecutivi, sono i seguenti:
- numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 50,
- totale attivo di bilancio superiore a 4,4 milioni di euro,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 8,8 milioni di euro.
L’OIC ha ritenuto più coerente che l’approccio semplificato sia rivolto alle società che redigono il bilancio abbreviato, di cui all’articolo 2435-bis cod. civ., e alle micro-imprese, di cui all’articolo 2435-ter cod. civ..
Tale novità si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017, in modo da consentire alle imprese di dotarsi degli strumenti necessari all’applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.
La capacità di ammortamento su cui si basa l’approccio semplificato è determinata sottraendo al risultato economico d’esercizio, non comprensivo delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione: in pratica si identifica con il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.
Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando l’esito della gestione futura indica che la capacità di ammortamento complessiva è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.
Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.
Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta il valore recuperabile determinato sulla base della capacità di ammortamento con il valore netto contabile iscritto in bilancio e l’eventuale minor valore che ne deriva è imputato prioritariamente all’avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al loro valore netto contabile.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.