Come noto, il presupposto dell’Irap è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articolo 2 D.Lgs. 446/1997). Ciò significa che il tributo regionale è dovuto esclusivamente nelle situazioni in cui si ravvisi l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
La verifica dell’esistenza o meno di un’attività autonomamente organizzata riguarda, però, esclusivamente i singoli professionisti ed i piccoli imprenditori; difatti, il presupposto impositivo si presume in ogni caso sussistente per le società, gli enti e gli studi associati.
In linea di principio, l’attività autonomamente organizzata sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo o d’impresa:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui non meramente esecutivo.
Sul tema dell’autonoma organizzazione si è espressa di recente la CTR Lombardia con la sentenza n. 1169 del 13.03.2019. La decisione trae origine dall’impugnazione del diniego al rimborso dell’Irap relativa agli anni dal 2012 al 2015 da parte di un libero professionista – programmatore – che, nel periodo individuato, esercitava la sua attività quasi esclusivamente per la Srl di cui era socio con una partecipazione al capitale del 10%.
La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente deducendo che la partecipazione societaria garantiva al professionista benefici organizzativi e strumentali derivanti proprio dal collegamento alla realtà associativa.
Il contribuente ha, quindi, proposto appello davanti alla commissione regionale motivando la sua presa di posizione nel modo seguente:
- la circostanza di aver lavorato quasi esclusivamente per la società di cui era socio non era sintomo di autonoma organizzazione, atteso che era lui ad apportare benefici alla Srl con la sua opera intellettuale e non viceversa. Infatti, l’attività consisteva nel fornire la consulenza sulle problematiche più complesse;
- il lavoro verso la società partecipata veniva effettuato nella propria abitazione, senza collaboratori e con minimi mezzi strumentali, essendo egli presente in sede solo per le riunioni dei soci e gli incontri con i principali clienti, mentre le riunioni tecniche e i confronti con gli altri programmatori/soci erano normalmente svolte via Skype o al telefono.
Siffatte ragioni, però, non hanno convinto i giudici di seconde cure circa l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’Irap, essendo emersi molteplici indizi dell’esistenza di una struttura organizzata, non estranea al professionista, che ne incrementava e valorizzava l’attività.
In particolare, l’aspetto ritenuto dirimente dalla commissione regionale è stato il fatto che il professionista svolgeva la medesima attività della Srl di cui era socio; sicché, pur fatturando alla società, egli lavorava a vantaggio degli stessi clienti finali.
Di conseguenza, la sua professione era di certo incrementata dalla struttura societaria che era sostanzialmente a sua disposizione e, comunque, acquisiva la clientela, ne manteneva i rapporti e offriva le competenti collaborazioni degli altri programmatori.
La circostanza, poi, che il professionista-socio partecipasse alle riunioni con gli altri soci sia per la conduzione della società, sia per affrontare questioni tecniche, ha rivelato un concreto esercizio dell’attività in forma associata.
Alla luce di tutto ciò, la CTR lombarda ha confermato la decisione della commissione provinciale negando al professionista il diritto al rimborso dell’Irap pagata nelle annualità dal 2012 al 2015.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.
Tratto da ecnews.it