Con il D.Lgs. 125/2024, attuativo della Direttiva 2023/2775/UE, sono stati incrementati i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché del bilancio consolidato. In particolare, i predetti limiti (riferiti al totale dell’attivo dello Stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni) sono stati aumentati del 25%, e gli stessi consentono di attribuire a un’impresa la qualifica di “micro”, “piccola”, “media” e “grande”. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 125/2024 precisa che tali valori rilevano nella legislazione nazionale poiché stabiliscono quali società possono redigere il bilancio in forma ordinaria, semplificata o ulteriormente abbreviata.

Le imprese nell’ordinamento nazionale

Nell’ordinamento civilistico esistono le 3 tipologie di imprese cui corrisponde un determinato tipo di bilancio:

  • le micro imprese (articolo 2435-ter, cod. civ.) con il bilancio in forma semplificata;
  • le piccole società (articolo 2435-bis, cod. civ.) con il bilancio in forma abbreviata; le società di grandi dimensioni con il bilancio in forma ordinaria.

Non è mai stata censita nel nostro ordinamento la categoria delle medie imprese, per le quali si devono applicare gli adempimenti previsti per le società di grandi dimensioni.

I nuovi limiti dimensionali

Per il bilancio in forma abbreviata i limiti dei ricavi/prestazioni e dell’attivo dello Stato patrimoniale sono modificati come segue:

  1. totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: da 4.400.000 euro a 5.500.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 8.800.000 euro a 11.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (non modificato).
Bilancio abbreviato
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:
Limiti ante modificaLimiti post modifica
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euroTotale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euroRicavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unitàDipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità

Con riferimento al bilancio delle microimprese, invece, sono modificati i limiti dei ricavi/prestazioni e dell’attivo dello Stato patrimoniale come segue:

  1. totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: da 175.000 euro a 220.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 350.000 euro a 440.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (invariato).
Bilancio microimprese
Sono considerate microimprese le società di cui all’articolo 2435-bis, cod. civ. che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti:
Limiti ante modificaLimiti post modifica
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euroTotale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euroRicavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unitàDipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

Come anticipato, sono apportate anche le seguenti modificazioni per le soglie per la verifica dell’obbligatorietà del bilancio consolidato delle imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

  1. da 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali diventa 25.000.000 euro;
  • da 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni diventa 50.000.000 euro;
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio resta invariato.
Bilancio consolidato
Non sono soggette all’obbligo di bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
Limiti ante modificaLimiti post modifica
20.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali25.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali
40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
  250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

Decorrenza

La Direttiva 2023/2772/UE prevede che gli Stati membri applichino le disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In deroga al comma 2, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, ma Il D.Lgs. 125/2024 non indica la decorrenza delle nuove soglie.

In considerazione della data di entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, poiché il Legislatore italiano non ha espressamente indicato di consentire l’applicazione delle nuove soglie per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, si desume che le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (si attendono conferme dal Legislatore).

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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