La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che:

“Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

La comunicazione delle variazioni deve avvenire, quindi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2025 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024.

Le recenti abrogazioni per sport e terzo settore

Come è noto, alla mancata trasmissione del modello EAS (adempimento previsto dall’articolo 30, comma 1 del lontano D.L. 185/2008) consegue non tanto una specifica sanzione di tipo amministrativo, bensì la più importante e grave conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore previsto ai fini delle imposte dirette dall’articolo 148, Tuir (e in via correlata dall’articolo 4, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva) e consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati.

I soggetti interessati sono sempre stati tutti gli enti di tipo associativo e, in ambito sportivo dilettantistico, anche le società di capitali sportive dilettantistiche alle quali “per relationem” è stato concesso (tanto in ambito reddituale quanto nel comparto Iva) di beneficiare della descritta agevolazione.

Tuttavia, di recente, l’avvento delle 2 Riforme, quella del Terzo Settore (L. 106/2016) e quella dello sport (L. 86/2019) ha modificato l’aspetto soggettivo di applicazione della disciplina, pur con diverse considerazioni che devono essere svolte per sport e terzo settore in ragione della non completa attuazione della disciplina per tale ultimo comparto.

Enti del Terzo settore

In attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) il legislatore ha introdotto l’articolo 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), per i soggetti che assumono la qualifica di ETS (enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l’articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi.

In considerazione della intervenuta operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) a far data dal 23 novembre 2021, ma anche del fatto che la disapplicazione del citato articolo 148, Tuir non è ancora intervenuta per mancanza della prevista autorizzazione europea, non è ad oggi certo se gli ETS già iscritti al Runts che ancora oggi applicano la decommercializzazione di cui al citato articolo 148, comma 3, Tuir possano pacificamente ritenersi esonerati dall’obbligo di trasmissione del modello EAS (sia il primo modello che quelli successivi).

Si ritiene, pertanto, che fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, anche per i soggetti già iscritti al Runts che applicano la richiamata agevolazione sia comunque opportuno consigliare la presentazione telematica del modello EAS all’Agenzia delle entrate.

Sodalizi sportivi dilettantistici

Con il secondo dei decreti correttivi del D.Lgs. 36/2021 – il D.Lgs. 120/2023 – gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS.

È quanto prevede il nuovo comma 6-bis, introdotto nell’articolo 6, D.Lgs. 39/2021 che testualmente recita:

“Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’art. 30”.

Pertanto, nessun obbligo di trasmissione del modello EAS, nemmeno per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2024, dovrà quindi essere assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS.

Obbligo di presentazione del modello EAS “variazioni” per gli altri soggetti

Con riferimento all’obbligo di presentazione del c.d. modello EAS “variazioni” è importante sottolineare il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello stesso. Vediamo pertanto alcune situazioni nelle quali l’intervenuta modifica dei dati nel 2024 non determina l’obbligo di ripresentazione del modello entro il prossimo 31 marzo 2025.

Variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Come detto, vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la risoluzione n. 125/E/2010, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

  • punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale;
  • punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari.

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

CasoRipresentazione
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro.No
Associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro.
Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la circolare n. 45/E/2009 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

CasoRipresentazione
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di 3 giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei 2 eventi siano state incassate somme differenti).No
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di 3 giorni e nell’esercizio successivo organizza 2 manifestazioni della durata di 2 giorni ciascuna.No
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo.

Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

N.B. a esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l’istituto della remissione in bonis

L’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la circolare n. 38/E/2012 e ribadito con la risoluzione n. 110/E/2012 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l’omesso invio del modello EAS può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Per regolarizzare l’ente deve effettuare la comunicazione telematica “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE indicando il codice tributo 8115 (viene esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione con crediti a disposizione del contribuente).

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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