La gestione fiscale degli enti non commerciali richiede un’attenzione particolare, soprattutto per quegli enti che desiderano usufruire delle agevolazioni in materia di IRES e IVA. Un adempimento fondamentale è la trasmissione del Modello EAS che consente alle associazioni di comunicare all’Agenzia delle Entrate di preservare il regime fiscale di favore.

Obblighi e scadenze per il 2025

Il Modello EAS deve essere presentato, in via telematica, entro il 31 marzo 2025 nel caso in cui, nel corso del 2024, siano intervenute variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati. L’ente è tenuto a inviare nuovamente il modello ogni volta che:

  • subisca modifiche rilevanti in termini di natura associativa, organizzativa o di attività;
  • cambiamenti nel regime fiscale (ad esempio, acquisizione o perdita della qualifica di ente non commerciale);
  • introduzione di nuove attività retribuite nei confronti di soci o di terzi esterni.

Esenzioni dall’obbligo di presentazione

Alcuni enti associativi sono esonerati dall’invio del Modello EAS:

  • ONLUS e Organizzazioni di Volontariato (OdV) che non svolgono attività commerciale, salvo quelle marginali ai sensi del D.M. 25 maggio 1995;
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) iscritte al CONI, purché non esercitino attività commerciale;
  • Associazioni pro-loco che aderiscono al regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991;
  • Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
  • altre categorie individuate dalla normativa o dalle circolari interpretative (es. particolari associazioni culturali o religiose).

In alcuni casi, le associazioni e gli enti neocostituiti, che non siano stati ancora iscritti in elenchi ufficiali o registri quali il RUNTS, possono dover presentare il modello se non rientrano in una delle esclusioni previste entro 60 giorni dalla costituzione.

Presentazione e modalità di invio

Il Modello EAS deve essere:

  1. Inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
  2. Presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, qualora si tratti della prima comunicazione;
  3. Ripresentato entro il 31 marzo di ogni anno successivo a eventuali modifiche dei dati precedentemente comunicati.

Nel caso in cui l’ente ometta la trasmissione del Modello EAS o non rispetti la scadenza, può ricorrere alla remissione in bonis, inviando il modello e versando una sanzione entro la prima dichiarazione dei redditi utile (generalmente il 31 ottobre dello stesso anno).

I casi in cui non deve essere ripresentato

Non è necessario trasmettere nuovamente il Modello EAS qualora le variazioni riguardino esclusivamente:

  • il numero di soci;
  • le donazioni ricevute;
  • i contributi pubblici percepiti;
  • le manifestazioni di raccolta fondi;
  • i dati anagrafici già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite modelli AA5/6 o AA7/10 (ad esempio, sede legale o legale rappresentante).

Procedura semplificata

Per determinate categorie di enti associativi è prevista una compilazione semplificata del Modello EAS, limitata ad alcuni punti del modulo (ad esempio, 4, 5, 6, 25, 26). Tra questi soggetti rientrano:

  • Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (se non già esonerate);
  • Associazioni di promozione sociale (APS);
  • Organizzazioni di volontariato;
  • Associazioni religiose riconosciute;
  • Formazioni politiche;
  • Associazioni sindacali o di categoria con rappresentanza nel CNEL;
  • Altre organizzazioni individuate come meritevoli di un iter agevolato.

Conseguenze di un mancato o tardivo invio

La mancata presentazione del Modello EAS comporta la perdita delle agevolazioni fiscali su alcune tipologie di entrate, in particolare:

  • l’esenzione IRES prevista dall’art. 148 del TUIR;
  • l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972.

In caso di invio tardivo, come già accennato, è possibile accedere alla remissione in bonis, versando la relativa sanzione. Se però l’ente non regolarizza la propria posizione nemmeno entro tale termine, decade dal regime di favore fino a regolare trasmissione.

Possibili evoluzioni della normativa

Il Modello EAS rimane un adempimento cruciale per moltissimi enti associativi, poiché assicura il mantenimento di importanti agevolazioni fiscali. Il termine del 31 marzo 2025 rappresenta un appuntamento fondamentale per chi ha avuto variazioni significative nel corso del 2024.

Al contempo, le norme prevedono ampi casi di esonero e procedure semplificate che riducono il carico burocratico. È pertanto consigliabile un costante monitoraggio delle disposizioni attuali e future, soprattutto in vista dei cambiamenti che interesseranno gli Enti del Terzo Settore a partire dal 2026.

Infatti, dal 1° gennaio 2026, in base alle attuali disposizioni, gli ETS saranno soggetti agli obblighi IVA anche per le cessioni di beni e servizi rivolte ai propri associati. L’adempimento con il Modello EAS potrebbe dunque subire ulteriori modifiche, poiché le nuove regole fiscali per il Terzo Settore incideranno su chi è effettivamente tenuto o meno a presentare il modello.

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share