Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ha introdotto due distinti regimi forfetari per la determinazione del reddito d’impresa degli ETS, applicabili su opzione a decorrere dal periodo d’imposta 2026. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha fornito i primi chiarimenti operativi, definendo le modalità di accesso, i coefficienti di redditività, il trattamento delle componenti reddituali pregresse e le conseguenze ai fini IVA.
Analizziamo i due regimi, quello generale ex art. 80 CTS, accessibile a tutti gli ETS non commerciali, e quello speciale ex art. 86 CTS, riservato a OdV e APS, soffermandoci sui profili applicativi e sulle principali questioni interpretative. I regimi consentono di determinare il reddito mediante coefficienti di redditività e prevedono importanti semplificazioni fiscali.
ETS e fiscalità: le novità dal 2026
L’entrata in vigore, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, dei regimi fiscali forfetari disciplinati dagli artt. 80 e 86 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito “CTS”) rappresenta una delle più significative novità fiscali per gli enti no profit dell’ordinamento italiano. Si tratta di un sistema di determinazione semplificata del reddito d’impresa che, pur riprendendo in parte la logica dell’art. 145 del TUIR, introduce elementi di specificità significativi sia sul piano soggettivo sia su quello applicativo.
In tale contesto si inserisce la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha fornito le prime istruzioni operative di carattere generale sulla normativa fiscale del CTS. Il documento di prassi costituisce, allo stato attuale, il principale riferimento interpretativo per gli ETS e i loro consulenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.
Terzo settore: il quadro di riferimento
Il CTS, introdotto nell’ambito della riforma organica del Terzo settore avviata con la legge delega n. 106/2016, ha ridisegnato l’impianto fiscale degli enti no profit, sostituendo la previgente disciplina frammentata con un sistema organico e omogeneo. Le disposizioni tributarie di maggiore rilievo sono contenute negli articoli da 79 a 89 del Codice.
In tale contesto, l’art. 79 individua la distinzione tra ETS commerciali e non commerciali, che costituisce il presupposto per l’accesso ai regimi agevolativi di cui agli artt. 80 e 86. Gli artt. 80 e 86, rispettivamente, introducono due distinti meccanismi forfetari di determinazione del reddito, entrambi ad adesione facoltativa (opzionale), applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
La ratio dei due regimi risiede nell’esigenza di semplificazione degli adempimenti fiscali per gli enti di piccole e medie dimensioni, riducendo il peso della compliance tributaria senza tuttavia derogare ai principi generali di capacità contributiva.
- Il regime forfetario generale per gli ETS non commerciali (art. 80 CTS)
3.1. Ambito soggettivo
Il regime di cui all’art. 80 CTS è riservato esclusivamente agli ETS qualificati come non commerciali ai sensi dell’art. 79, comma 5, CTS, vale a dire a quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale di cui all’art. 5, senza adottare modalità commerciali nel senso tecnico-fiscale della disposizione.
Un elemento qualificante e innovativo rispetto alla previgente disciplina dell’art. 145 TUIR risiede nel fatto che la disposizione in commento consente l’accesso al regime forfetario anche agli enti che si trovano in contabilità ordinaria, pur avendo superato le soglie di ricavo che determinano l’obbligo di tenuta di tale contabilità. Si tratta di un’apertura significativa che amplia la platea dei potenziali beneficiari.
| Precisazione dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 1/E/2026)La disciplina di cui all’art. 80 CTS non si estende all’IVA, per la quale restano applicabili i criteri generali previsti dal D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle specifiche attività esercitate dall’ente. |
3.2. Determinazione del reddito imponibile e coefficienti di redditività
Il reddito d’impresa è determinato in modo forfetario applicando coefficienti di redditività, differenziati per tipologia di attività (prestazioni di servizi ovvero altre attività) e per scaglioni di ricavi, all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale (art. 5 CTS) e delle attività diverse (art. 6 CTS), quando svolte con modalità commerciali.
La circolare n. 1/E/2026 precisa che rientrano nella base di calcolo anche i proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi svolta in forma continuativa, qualora la stessa assuma la natura di attività commerciale ai sensi del TUIR.
Tabella 1 – Coefficienti di redditività art. 80 CTS
| Tipo di attività | Ricavi ≤ 130.000 € | Ricavi ≤ 300.000 € | Ricavi > 300.000 € |
| Prestazioni di servizi | 7% | 10% | 17% |
| Altre attività | 5% | 7% | 14% |
In caso di contemporaneo esercizio di prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente applicabile è quello relativo all’attività prevalente, purché i ricavi siano oggetto di distinta annotazione. In difetto di tale annotazione, si presumono prevalenti le prestazioni di servizi, con conseguente applicazione dei coefficienti più elevati.
Al reddito così determinato occorre aggiungere le componenti positive di cui agli artt. 86 (plusvalenze patrimoniali), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi e interessi) e 90 (proventi immobiliari) del TUIR, che concorrono alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.
3.3. Accesso, opzione e vincolo triennale
L’accesso al regime avviene mediante opzione da esercitarsi nella dichiarazione annuale dei redditi. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui è esercitata ed è vincolante per un triennio, restando valida sino all’eventuale revoca. Gli enti di nuova costituzione comunicano l’opzione nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (art. 35, D.P.R. n. 633/1972).
La circolare si occupa altresì del trattamento delle componenti reddituali pregresse, la cui tassazione o deduzione era stata rinviata ai sensi del TUIR, stabilendo che tali componenti concorrono per le quote residue alla formazione del reddito del periodo d’imposta precedente a quello di prima applicazione del regime forfetario. Tale soluzione mira a prevenire fenomeni di doppia imposizione o salti d’imposta nella transizione tra i due sistemi.
- Il regime forfetario speciale per OdV e APS (art. 86 CTS)
4.1. Soggetti ammessi e soglia di 85.000 euro
Il regime di cui all’art. 86 CTS si distingue strutturalmente dal precedente in quanto è accessibile esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), regolarmente iscritte nelle rispettive sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Con un’interpretazione estensiva di rilievo, la circolare n. 1/E/2026 chiarisce che la norma, facendo genericamente riferimento a tali tipologie di enti senza specificare condizioni di qualificazione fiscale, consente l’accesso al regime anche alle OdV e alle APS che assumano natura commerciale ai sensi dell’art. 79, comma 5, CTS.
Condizione necessaria per l’accesso e la permanenza nel regime è il rispetto di una soglia di ricavi pari a 85.000 euro, da verificarsi con riferimento al periodo d’imposta precedente. Per il primo anno di applicazione (2026) e per gli enti di nuova costituzione, la soglia si applica con riferimento ai proventi stimati nel periodo in corso, rapportati ai giorni di effettiva attività nel caso di periodo inferiore all’anno solare.
4.2. Quali proventi rilevano ai fini del plafond
Rilevano ai fini del plafond di 85.000 euro:
- tutti i proventi da ricavi derivanti da attività di interesse generale (art. 5 CTS) svolte non in conformità alle esenzioni previste dall’art. 79, commi 2, 2-bis e 3, CTS;
- i proventi da attività diverse (art. 6 CTS), se svolte in forma d’impresa;
- i corrispettivi da raccolta fondi (art. 7 CTS) quando svolta in modo continuativo e, pertanto, al di fuori del regime di esenzione di cui all’art. 79, comma 4, lett. a), CTS.
Non rilevano, invece, ai fini del plafond:
- i proventi da attività commerciali svolte in modo occasionale (redditi diversi);
- le componenti straordinarie: plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi.
Tali ultime componenti, non essendo classificate come ricavi, sono assoggettate a tassazione ordinaria e non incidono sulla verifica della soglia per la permanenza nel regime.
Il regime cessa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il superamento della soglia di ricavi ovvero la perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi, con una logica di fuoriuscita differita funzionale alla stabilità della pianificazione fiscale degli enti.
4.3. Coefficienti di redditività e determinazione del reddito imponibile
Le OdV e le APS che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti (criterio di cassa) i seguenti coefficienti:
| Tipo di ente | Coefficiente di redditività |
| Organizzazioni di Volontariato (OdV) | 1% |
| Associazioni di Promozione Sociale (APS) | 3% |
4.4. Effetti ai fini IVA
Sul piano dell’imposta sul valore aggiunto, l’art. 86 CTS riprende sostanzialmente la disciplina del regime forfetario previsto per professionisti e imprese minori, con le opportune integrazioni derivanti dalla specificità degli ETS. La circolare n. 1/E/2026 rinvia, per le parti non espressamente trattate, ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 10/E/2016 e n. 9/E/2019, in quanto compatibili con il vigente quadro normativo.
Le OdV e le APS che optano per il regime forfetario, con riferimento all’attività complessivamente svolta, non applicano l’IVA in rivalsa e, conseguentemente, non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti interni, intracomunitari e sulle importazioni.
A tali enti è riconosciuto l’esonero da:
- presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture ricevute ed emesse e, pertanto, dalla registrazione delle fatture.
Costituisce, tuttavia, una eccezione espressa all’esonero generale l’obbligo di emissione della fattura e di versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo per le operazioni in relazione alle quali gli enti risultano essi stessi debitori d’imposta (reverse charge).
Infine, nel caso in cui, pur esonerati dall’obbligo, tali enti emettano comunque fattura (es. su specifica richiesta del cliente), la fattura elettronica dovrà recare il codice natura N2.2.
- Neutralità fiscale nel passaggio tra regimi
Uno degli aspetti di maggiore complessità applicativa riguarda il trattamento dei componenti reddituali formatisi sotto la vigenza del regime ordinario, la cui tassazione o deduzione era stata rinviata in applicazione delle disposizioni del TUIR (es. ammortamenti, accantonamenti, ricavi a tassazione differita).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2026, ha dettato specifiche istruzioni per garantire la neutralità fiscale del passaggio tra regimi, stabilendo che tali componenti partecipano per le quote residue alla formazione del reddito nell’esercizio precedente a quello di prima applicazione del regime forfetario. Analoghe tutele sono previste nel caso inverso di fuoriuscita dal regime forfetario e ritorno alla tassazione ordinaria.
Il meccanismo adottato mira a evitare sia fenomeni di doppia tassazione, sia salti d’imposta, assicurando continuità nella determinazione del carico tributario complessivo dell’ente a prescindere dal regime applicato.
- Considerazioni operative per ETS, OdV e APS
L’introduzione dei regimi forfetari di cui agli artt. 80 e 86 CTS rappresenta un passo significativo nel processo di modernizzazione del sistema fiscale del Terzo settore italiano. La semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei costi di compliance che ne derivano potranno favorire la sostenibilità gestionale degli ETS, soprattutto di quelli di minori dimensioni.
L’analisi della normativa e dei chiarimenti della circolare n. 1/E/2026 evidenzia alcune aree di potenziale complessità applicativa: la distinzione tra attività prevalente e non prevalente ai fini della scelta del coefficiente di redditività, la perimetrazione del plafond di 85.000 euro nell’art. 86, e la gestione della transizione tra regimi, richiedono un’attenta valutazione.
Tabella differenze art. 80 e art. 86 CTS
| Aspetto | Art. 80 CTS | Art. 86 CTS |
|---|---|---|
| Soggetti | ETS non commerciali | OdV e APS |
| Limite ricavi | Nessuno | 85.000 euro |
| IVA | Regole ordinarie | Regime agevolato |
| Redditività | 5%-17% | 1%-3% |
| Accesso | Opzionale | Opzionale |
In sintesi, l’art. 80 CTS rappresenta un regime semplificato per la generalità degli ETS non commerciali, mentre l’art. 86 CTS offre invece un regime particolarmente favorevole per OdV e APS, grazie a coefficienti di redditività estremamente contenuti e a significative semplificazioni IVA. La scelta richiederà comunque un’attenta valutazione preventiva degli effetti fiscali complessivi. Lo studio resta a disposizione per maggiori informazioni su ETS, RUNTS, OdV, APS e novità fiscali del Codice del Terzo Settore.
