Le holding industriali sono società che detengono partecipazioni in società non finanziarie per oltre il 50% dell’attivo. Presentano alcune peculiarità come gli obblighi comunicativi mensili e annuali all’Anagrafe tributaria e un’aliquota Irap del 4,65%, con base imponibile maggiorata.

Il D.Lgs. 142/2018 ha inserito l’art. 162-bis nel Tuir introducendo una nuova definizione di intermediari finanziari, operando alcune distinzioni, tra:

  • intermediari finanziari (es. banche);
  • società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie), ossia i soggetti che esercitano in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
  • società di partecipazione non finanziaria e assimilati (holding industriali), ovvero i soggetti che esercitano in via prevalente o esclusiva l’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Nel presente articolo cerchiamo di approfondire gli adempimenti della categoria delle holding industriali.

Il c. 3 del decreto ATAD stabilisce che l’attività è prevalente se, sulla base dei dati del bilancio approvato dell’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti coi medesimi (es. finanziamenti erogati alle partecipate) unitariamente considerati, è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale.

I dati da verificare sono pertanto:

  • valore delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (non quindi quelle iscritte nell’attivo circolante);
  • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Se, per esempio, l’attivo fosse 1.000.000, il 50% sarebbe 500.000. Se la partecipazione fosse di 550.000 la società sarebbe una holding industriale.

Le holding industriali (oltre alle holding finanziarie e agli intermediari finanziari) sono soggette a 2 tipologie di comunicazioni:

  • una mensile (Comunicazione mensile all’Anagrafe tributaria). Ai sensi dell’art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973, le holding devono comunicare in relazione ai rapporti indicati nella tabella allegata al provvedimento n. 9647/2007, alcuni dati, tra cui i dati identificativi del titolare del rapporto, i dati sulla natura e tipologia, data di apertura/modifica/chiusura del rapporto e l’esistenza di operazioni finanziarie al di fuori del rapporto (provv. nn. 31934/2008 e 9647/2007). Tali dati devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento dell’operazione;
  • una annuale (Comunicazione integrativa annuale all’Anagrafe tributaria). Ai sensi dell’art. 11, c. 2 D.L. 201/2011, le holding devono comunicare le movimentazioni dei rapporti sopraindicati distinguendo tra saldo iniziale al 1.01 e saldo finale al 31.12 (come disposto dal provv. n. 37561/2013). I dati devono essere trasmessi entro il 15 febbraio dell’anno successivo.

Per procedere con le comunicazioni all’Anagrafe tributaria è necessario preliminarmente richiedere l’abilitazione a Fisconline o Entratel, richiedere l’accreditamento al SID (Sistema Interscambio dati) e comunicare la PEC al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi).

Successivamente, i dati potranno essere trasmessi al SID tramite PEC, con le credenziali del titolare, previa creazione dell’ambiente di sicurezza e del certificato di firma, e compilazione del file contenente la comunicazione utilizzando uno specifico software dedicato.

L’obbligo di comunicare determinati dati all’Anagrafe Rapporti dell’Agenzia delle Entrate deve essere adempiuto entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio in cui viene superato il cd. “test” della prevalenza. Se la holding viene costituita con un oggetto sociale che prevede esclusivamente la detenzione di partecipazioni, la Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla costituzione.

Oltre alle comunicazioni sopra indicate, le holding industriali sono soggette anche una differente determinazione del valore della produzione netta Irap e ad una differente aliquota.

Per le holding industriali, infatti, ai sensi dell’art. 6, c. 9 del decreto Irap, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’art. 5 (ossia la base imponibile per le società di capitali) la differenza tra interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare. Inoltre, l’aliquota applicabile non sarà quella ordinaria del 3,9% bensì quella del 4,65% (salvo ulteriori maggiorazioni regionali).

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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