Il c.d. Decreto Bollette (L. 60/2025) ha modificato la disciplina riguardante la determinazione del c.d. fringe benefit in capo al lavoratore dipendente che utilizza una vettura in uso promiscuo, introducendo una disciplina transitoria e una disposizione di salvaguardia.
đźš— Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti
L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, per individuare il benefit tassabile in capo al dipendente derivante dalla concessione dell’autovettura in uso promiscuo, rinvia ad apposite tabelle ACI approvate annualmente.

Il benefit è commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e presume una quota forfettaria di uso privato dell’auto; detta disposizione è stata modificata a opera del comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, L. 207/2024) proprio in relazione alla quota di utilizzo privato.
La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l’utilizzo di vetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell’eventuale addebito fatto dall’azienda al dipendente stesso) viene determinato come segue:
TIPOLOGIA VEICOLO | REDDITO TASSATO |
---|---|
GeneralitĂ delle vetture | 50% del benefit (*) |
Veicoli ibridi plug-in | 20% del benefit |
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica | 10% del benefit |
La Legge di Bilancio fa riferimento al 2025, con la conseguenza che la nuova disciplina non trova applicazione per i veicoli già immatricolati e già concessi in uso promiscuo al dipendente antecedentemente il 1° gennaio 2025 (per i quali si continua con le “vecchie regole”, ossia il fringe benefit viene determinato in maniera crescente sulla base dell’ammontare di anidride carbonica emessa dal veicolo).
✏️ Le recenti modifiche
Con il c.d. Decreto Bollette è stato inserito il comma 48-bis all’articolo 1, L. 207/2024, secondo cui l’applicazione della “vecchia” modalità di determinazione del fringe benefit trova applicazione anche per:
- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (c.d. “regime transitorio”);
- i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (c.d. “clausola di salvaguardia”).
In quest’ultimo caso occorre quindi attivarsi entro fine mense per fruire della precedente modalità di determinazione del benefit, che risulta quasi sempre più vantaggiosa.
📢 I chiarimenti di Assonime
Con riferimento al regime transitorio, Assonime rileva che la nuova norma fa riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, senza fare riferimento né alla “data di stipula del contratto” con il dipendente, né alla “data di immatricolazione” delle vetture. La nuova norma potrebbe quindi essere interpretata nel senso di considerare rilevante la data in cui l’impresa ha concesso il veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di “collegare” il veicolo a un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente.
A detta di Assonime, il vecchio regime continuerebbe quindi a operare, anche per gli anni successivi al 2024, per i veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2020 e concessi in uso a un dato dipendente con contratto stipulato dopo la predetta data e che siano oggetto di proroga o riassegnazione ad altro dipendente dopo il 31 dicembre 2024.
Analoghe considerazioni anche per la clausola di salvaguardia: si dovrebbe pertanto applicare il regime previgente in tutti i casi in cui, in relazione ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia destinato dall’azienda all’uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 e fino a quando il veicolo rimanga, senza soluzione di continuità , destinato a tale funzione. Questo anche nel caso di proroga del contratto ovvero di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.
Pur trattandosi di interpretazioni fondate e autorevoli, sarà comunque necessario attendere un riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Lo studio rimane a disposizione per eventuale ulteriore chiarimento.
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