Ogni paese mantiene la sua sovranità impositiva in base al principio della “tassazione su base mondiale” (c.d. worlwide taxation principle) che opera nei confronti dei contribuenti residenti in un determinato Stato e del principio della “tassazione territoriale” (denominato “principle of source”), che si applica nei confronti dei non residenti.
In applicazione della normativa in tema di transfer price, le eventuali rettifiche in aumento della base imponibile operate da parte del Fisco possono comportare, problemi di doppia imposizione a carico dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Ad esempio: ponendo il recupero a tassazione di maggiori ricavi, in capo alla casa madre italiana, che cede beni ad una controllata estera, si pone il problema di come rettificare in aumento il costi nel conto economico della controllata estera.
Nelle ipotesi di esterovestizione delle persone fisiche e delle persone giuridiche possono determinare situazioni di “doppia residenza” (“dual residence”), quando lo stesso contribuente viene considerato residente in entrambi gli Stati (articoli 2 e 73, comma 3, del Tuir).
In questi casi, possono opportunamente essere attivate le procedure previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi che hanno lo scopo di eliminare fenomeni di doppia imposizione economica e di evitare una tassazione non conforme ai principi internazionali cui sono ispirate.
Le procedure arbitrali previste dalle norme convenzionali costituiscono il principale strumento per trovare una soluzione alle due maggiori problematiche riguardanti i casi di doppia imposizione in ambito internazionale (nelle ipotesi di Transfer Pricing e di esterovestizione societaria).
Una prima Convenzione arbitrale, prevista in ambito UE, è quella prevista dalla Convenzione Italia-Unione Europea 90/436/CEE, ratificata dall’Italia con la Legge 99/1993. La stessa convenzione viene utilizzata unicamente per risolvere problematiche correlate alla disciplina sui prezzi di trasferimento.
Una seconda speciale procedura amichevole di portata più ampia può invece essere utilizzata per risolvere i casi di doppia residenza del soggetto passivo, e deve essere avanzata ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 25 del modello di convenzione OCSE. Il paragrafo prevede che quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino un’imposizione non conforme alle disposizione previste dalla convenzione internazionale, la stessa può, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente ed eventualmente anche allo Stato contraente di cui possiede la nazionalità. In questo caso le autorità competenti dovranno impegnarsi per regolare, in via amichevole, la posizione dei contribuenti soggetti ad imposizione giudicata non conforme alle disposizioni della convenzione.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.