I provvedimenti richiamati introducono alcune importanti novità, tra le quali si segnalano :
- La proroga della facoltà di sospendere gli ammortamenti anche per il 2021 (MILLEPROROGHE);
- La proroga del termine di consegna per gli investimenti in beni strumentali “prenotati” entro il 12.2021 (MILLEPROROGHE);
- L’introduzione del limite di tre cessioni alla circolazione dei crediti fiscali (D .L. 13/2022);
- L’introduzione di nuove misure per contrastare l’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche (D .L. ENERGIA).
NOVITA’ MILLEPROROGHE :
DECORRENZA SANZIONI OBBLIGO TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE
È oggetto di proroga al 31 luglio 2022 (anziché dal 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l’applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 124/2017 in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
Viene invece previsto che per l’anno 2022, le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023.
ASSEMBLEE A DISTANZA
Fino al 31 luglio viene confermata la possibilità di tenere le assemblee di società di capitali anche con modalità esclusivamente a distanza.
RIAPERTURA TERMINI RATEAZIONI CARICHI AGENTE RISCOSSIONE
Sono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione dei piani di dilazione decaduti prima dell’8 marzo 2020. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata (attraverso l’apposito servizio online messo a disposizione da Agenzia delle Entrate – Riscossione) entro il 30 aprile 2022. La disposizione si applica anche alle richieste presentate dal 1° gennaio 2022.
Le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2021
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere sospesi anche nel 2021, indipendentemente dal comportamento tenuto nel corso del 2020 (quindi non soltanto chi ha optato per la sospensione totale nel 2020).
La mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Si ricorda infine che i soggetti che si avvalgono della sospensione destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata .
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento non applicata , la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Ciò ha un evidente impatto sulla possibilità futura di distribuzione utili.
RIDUZIONE CAPITALE PER PERDITE
Per le perdite realizzate da società di capitali nel corso dell’esercizio 2021, non sono applicabili alcuni obblighi civilistici a protezione del capitale sociale, tra i quali:
- gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le Spa) e 2482- bis, commi 4, 5, 6 (per le Srl) del Codice civile, riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di
perdite superiori a un terzo;
- gli articoli 2447 (per le Spa) e 2482- ter (per le Srl) del Codice civile, riguardanti l’obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
- le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo le gale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all’articolo 2484, primo comma, numero 4), e all’articolo 2545- duodecies del Codice
PROROGA TERMINE CONSEGNA BENI “PRENOTATI” NEL 2021
È prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la consegna dei beni, agevolabili ai fini del credito d’imposta investimenti strumentali, per i quali entro alla data del 31 dicembre risulti accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo del bene.
PROROGA VERSAMENTO IRAP SOSPESA
Viene posticipato al 30.06.2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi , dell’IRAP non versata e sospesa per effetto del DL 34 /2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni alla determinazione dei limiti del Temporary Framework (si ricorda che per la generalità delle imprese , diverse da quelle agricole , il limite è pari a 2,3 milioni di EUR, modifica approvata il 19/11/2 021).
TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano
l’applicazione dell’agevolazione prima casa all’acquisto o al riacquisto della prima casa. Si ricorda che per godere dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato.
Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto.
Si evidenzia che la proroga al 31 marzo 2022 dei termini che condizionano l’applicazione dell’agevolazione , trovano applicazione per i seguenti aspetti:
- Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro ;
- Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro
VISTO DI CONFORMITA’ BONUS MINORI
È precisato che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi diversi dal superbonus, e ad eccezione del bonus facciate, in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese.
LIMITE USO CONTANTE
Il limite al trasferimento del denaro contante, sceso a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022, torna a 2.000 euro per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe. Il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro solo dal 1° gennaio 2023.
NOVITA’ BONUS EDILIZI:
Con la pubblicazione in G.U. del D .L. n. 13/2022, sono state riviste le “ regole del gioco ” relativamente alle cessioni dei crediti fiscali d erivanti da interventi edilizi, recentemente modificate dal D .L. n. 4/2022 (Sostegni ter) , che ha introdotto il limite di una cessione.
Il meccanismo correttivo adottato prevede la possibilità di procedere con due ulteriori cessioni rispetto alla prima , ma solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del decreto ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Il nuovo regime pr evede, quindi, un massimo di 3 cessioni, di cui la prima libera (verso chiunque) e le altre due solo in “ambiente vigilato”.
La modifica dovrebbe consentire la riattivazione delle acquisizioni dei crediti fiscali legati all’effettuazione di interventi edilizi, che aveva subito un inevitabile impasse con l’entrata in vigore del D.L. Sostegni ter.
Altre novità, che saranno in vigore dal prossimo 1° maggio , riguardano:
- il divieto alle cessioni parziali: i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (di sconto in fattura e cessione del credito), non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione trasmessa all’Agenzia delle Entrate ;
- l’introduzione di un codice identificativo unico che dovrà essere riportato nell’ambito delle cessioni successive alla prima ;
- la previsione in capo all’asseveratore, di provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni con massimale pari agli importi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni;
- l’inasprimento delle sanzioni a carico dei tecnici che, nelle asseverazioni espongano informazioni false, omettano di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attestino falsamente la congruità delle In relazione alle citate fattispecie delittuose, difatti, viene prevista la comminazione della pena della reclusione da due a cinque anni e l’irrogazione di una multa da 50.000 a 100.000 euro. Laddove il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, inoltre, la pena è suscettibile di aumento;
Infine, per i lavori avviati dal 28.05.2022, aventi importo superiore a 70.000 euro, il bonus fiscale è riconosciuto solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che adottano i contratti collettivi nazionali (CCNL).
Le agevolazioni che necessitano di tale ulteriore requisito sono:
- superbonus 110% ;
- bonus barriere architettoniche 75%;
- credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro;
- interventi per i quali viene esercitata l’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura;
- bonus verde;
- bonus mobili;
- bonus
Il riferimento al contratto collettivo nazionale deve essere riportato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture.
NOVITA’ DL ENERGIA:
Le misure introdotte ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 destinati a l “caro bollette” e la restante parte a sostegno delle filiere produttive maggiormente colpite dai rincari in questa fase.
AZZERAMENTO ONERI GENERALI BOLLETTE 2° TRIMESTRE 2022
Al fine di mitigare gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, viene previsto per il secondo trimestre 2022, l’annullamento:
- delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico .
RIDUZIONE IVA E ONERI GENERALI SETTORE GAS
Viene prevista l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 % si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
CREDITO D’IMPOSTA IM PRESE ENERGIVORE
Viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 % relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE GASIVORE
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato MI -GAS pubblicati dal Gestore de i mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
RIAPERTURA TERMINI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Viene nuovamente riaperta (colmando il vuoto lasciato dalla LEGGE DI BILANCIO 2022) la possibilità di procedere alla rivalutazione di quote e terreni posseduti al 1° gennaio 2022, versando un’imposta sostitutiva del 14% , con termine al 15 giugno 2022 per la redazione della relativa perizia giurata di stima .
Si ricorda che possono accedere alla rideterminazione persone fisiche non esercenti attività d’impresa, società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa, soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, che alla data del 1° gennaio 2022 posseggono:
- terreni edificabili o con destinazione agricola;
- partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.
L’imposta sostitutiva (14%) dovuta per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti alla suddetta data del 1° gennaio 2022, può essere versata:
- in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022;
- in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro il 15 giugno 2022 , il 15 giugno 2023, il 15 giugno
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Studio Frisacco