Nella risposta numero 107 del 20 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate conferma che la holding può dedurre e detrarre integralmente l’Iva sui costi sostenuti per l’acquisto di auto aziendali date in utilizzo alle società controllate. Di seguito approfondiamo nei dettagli cosa comporta.

Costi auto aziendali nell’ambito di una holding

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti circa la deducibilità dei costi delle auto aziendali, e della loro relativa Iva, sostenuti da una holding Srl.

La risposta nasce a seguito di un interpello posto all’Agenzia delle Entrate. La holding, con lo scopo di incentivare i servizi erogati alle sue controllate, vorrebbe acquisire tutte le auto utilizzate dal gruppo.

L’acquisizione, nel caso di specie, potrebbe essere fatta in due modi alternativi:

  • acquisto diretto delle auto utilizzate dal gruppo;
  • intestazione dei contratti, che siano di noleggio o leasing. 

Lo scopo è quello di mettere i veicoli a disposizione delle controllate del gruppo in base alle loro esigenze, valutando sia l’uso esclusivo che anche quello promiscuo delle auto.

L’operazione di messa a disposizione di questo servizio avverrebbe con la stipula di appositi contratti tra holding e le società controllate. Alle società, poi, verrebbe fatturato il costo del servizio senza alcuna maggiorazione. In più verrebbero poi addebitate le spese e l’Iva. 

Le domande relative all’interpello all’Agenzia sono le seguenti:

  • l’Iva relativa all’acquisto delle auto può essere detratta integralmente?
  • costi di acquisto possono essere dedotti integralmente oppure sono soggetti a limitazioni?  

Cosa prevede la normativa

Relativamente ai costi dell’auto e la detraibilità dell’Iva ci sono alcune limitazioni imposte dalla normativa contenuta all’interno del Tuir. Tutto dipende dall’utilizzo dell’auto, esclusivo o non esclusivo. La deducibilità dei costi, infatti, è pari al 20%, mentre l’Iva è detraibile al 40% (100% quando l’uso è esclusivo).

La holding, ritiene di non doversi attenere a questi limiti di deducibilità e detraibilità. Secondo la stessa, infatti, alle società verrebbe addebitato il costo sostenuto e l’Iva. Spetterebbe poi alle società controllate, che poi sono le vere utilizzatrici delle auto, a dover verificare i limiti in base all’utilizzo di questi veicoli. E quindi stabilire cosa e quanto dedurre o detrarre.

La deducibilità integrale dei costi auto prevista per le holding

L’Agenzia prima di fornire una risposta alle domande della holding ha chiarito alcuni dubbi consolidando ancora di più la teoria riguardo all’utilizzo esclusivo di mezzi all’interno del comparto aziendale.

Le auto si considerano utilizzabili in maniera esclusiva all’interno dell’azienda, e quindi classificabili come beni strumentali, se in assenza di esse l’impresa non può esercitare la propria attività. Un esempio potrebbero essere le imprese di noleggio di automobili.

Nel caso in esame, le auto non rientrano nel principio economico né di uso esclusivo e nemmeno in quello non esclusivo in quanto la holding mette a disposizione delle controllate le auto stabilendo contrattualmente come e quando erogare.

I costi, essendo sostenuti dalla holding, che vengono poi addebitati alle operative perché sono loro che utilizzano, possono essere dedotti integralmente. Non si applicherebbero, quindi, le limitazioni stabilite dall’articolo 164 del Tuir (alle quali si devono poi attenere le controllate e seguire i limiti di deducibilità e detraibilità)

L’Iva detraibile al 100%.

La holding dichiarando un utilizzo esclusivo delle vetture addebita l’Iva alle società controllate (che utilizzano le auto secondo le previsioni contrattuali).

La pianificazione fiscale e la protezione patrimoniale

La holding porta in deduzione costi e detrazione l’Iva, proteggendo patrimonialmente le auto del gruppo da possibili attacchi di terzi creditori. Lasciare questi veicoli di proprietà delle società operative, aumenterebbe il rischio di possibili attacchi di creditori.

L’utilizzo delle giuste strategie fiscali e patrimoniali è fondamentale per ogni imprenditore. Per questo sono essenziali gli strumenti di pianificazione fiscale.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share