Il Decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) ha introdotto, con il suo articolo 2, una novità destinata a ridisegnare la pianificazione fiscale internazionale in entrata per l’Italia: a partire dal periodo d’imposta 2027, non sarà più possibile cumulare il regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023) con la flat tax sui redditi di fonte estera per i neo-residenti (art. 24-bis del TUIR).
Si tratta di una svolta normativa di grande impatto pratico, che chiude una finestra aperta — non senza sorpresa — dalle risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate nel corso del 2025. Chi intende beneficiare di entrambi i regimi ha tempo solo fino al 31 dicembre 2026 per trasferire la propria residenza fiscale in Italia.
Come si era arrivati al cumulo
Il divieto di cumulo tra i due regimi era già previsto dalla Legge n. 232/2016 (art. 1, co. 154), ma faceva espresso riferimento al vecchio regime impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Con l’abrogazione di quest’ultimo da parte del D.Lgs. n. 209/2023 e l’introduzione del nuovo regime impatriati (art. 5), il divieto di cumulo è rimasto privo di un riferimento normativo aggiornato, creando un vuoto interpretativo.
Su tale vuoto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta ad interpello n. 16/E del 28 gennaio 2025 e con una risposta non pubblicata del 19 dicembre 2025, ammettendo per la prima volta la piena cumulabilità tra i due regimi, a condizione che ciascuno operasse su categorie di reddito distinte e non sovrapponibili.
In concreto, la cumulabilità funzionava così:
- Il regime impatriati si applicava ai redditi di lavoro prodotti in Italia (detassazione al 50%, elevabile al 60% in presenza di figli minori)
- La flat tax neo-residenti si applicava ai redditi di fonte estera (imposta sostitutiva forfettaria pari a €300.000/anno per i nuovi optanti dal 2026, con +€50.000 per ogni familiare incluso nell’opzione)
La novità del D.L. n. 38/2026: stop dal 2027
L’articolo 2 del D.L. n. 38/2026 pone fine alla cumulabilità, introducendo un divieto espresso per chi trasferirà la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2027. Chi opta per la flat tax estera (art. 24-bis TUIR) non potrà più beneficiare in parallelo della riduzione del 50%/60% del regime impatriati sui redditi di lavoro prodotti in Italia — e viceversa.
Il regime transitorio è chiaro: per i trasferimenti perfezionati entro il 31 dicembre 2026, il cumulo resta pienamente ammissibile per tutta la durata residua delle agevolazioni.
Regole di compatibilità a confronto
| Regime | Fino al 31/12/2026 | Dal 1/1/2027 |
| Impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/23) + Neo-residenti (art. 24-bis TUIR) | Ammesso | Vietato |
| Flat tax neo-residenti (nuovi optanti) | €300.000/anno | €300.000/anno |
| Detassazione redditi lavoro Italia | 50% (60% con figli minori) | Solo se non si sceglie la flat tax |
| Regime forfettario + regime impatriati | Non cumulabile | Non cumulabile |
Fonte normativa: art. 2, D.L. n. 38/2026; art. 5, D.Lgs. n. 209/2023; art. 24-bis TUIR; Legge n. 232/2016; risposta ad interpello n. 16/E del 28.01.2025; risposta ad interpello (non pubbl.) del 19.12.2025.
Esempio Pratico: James, manager britannico
Il caso: James, 46 anni, cittadino britannico, dirigente di una multinazionale con elevata qualificazione professionale. Non è stato residente in Italia nei 10 anni precedenti. Dispone di:
- Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia: €200.000 lordi/anno
- Redditi di fonte estera (dividendi e plusvalenze su partecipazioni in società estere): €600.000/anno
Scenario A – Trasferimento entro il 31 dicembre 2026 (cumulo ammesso)
James trasferisce la residenza entro fine 2026 e accede a entrambi i regimi in combinazione.
Regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023):
- Base imponibile reddito italiano: 50% × €200.000 = €100.000
- IRPEF su €100.000 (applicando le aliquote progressive): ≈ €33.000
Flat tax neo-residenti (art. 24-bis TUIR):
- Imposta sostitutiva forfettaria: €300.000 annui — i redditi esteri non entrano nel reddito complessivo IRPEF, indipendentemente dal loro importo effettivo
Totale carico fiscale: circa €333.000
Senza agevolazioni, su €800.000 complessivi, l’IRPEF ordinaria supererebbe ampiamente i €350.000 solo sulla quota italiana (con aliquota marginale al 43%), a cui si aggiunge la tassazione ordinaria dei redditi esteri. Il risparmio netto annuo può essere superiore a €100.000, con la certezza aggiuntiva della flat tax sui redditi esteri.
Scenario B – Trasferimento dal 1° gennaio 2027 (cumulo vietato, scelta obbligata)
James ritarda il trasferimento al 2027. Deve scegliere uno solo dei due regimi.
Opzione 1 – Solo regime impatriati:
- IRPEF su base imponibile ridotta (€100.000): ≈ €33.000
- Redditi esteri (€600.000): tassazione ordinaria IRPEF — rientrano nel reddito complessivo, con aliquota marginale al 43%
- IRPEF aggiuntiva sui redditi esteri: ≈ €258.000
- Totale: circa €291.000 — con il rischio di maggiori oneri contributivi/dichiarativi sui redditi esteri
Opzione 2 – Solo flat tax neo-residenti:
- Flat tax estera: €300.000 (certa, forfettaria)
- Redditi di lavoro in Italia (€200.000): tassazione ordinaria IRPEF senza detassazione = ≈ €86.000
- Totale: circa €386.000
Confronto con lo Scenario A:
| Scenario A (cumulo, 2026) | Scenario B Opzione 1 (solo impatriati) | Scenario B Opzione 2 (solo flat tax) | |
| Carico fiscale stimato | ~€333.000 | ~€291.000* | ~€386.000 |
| Redditi esteri tassati | Flat tax €300.000 | Ordinaria IRPEF | Flat tax €300.000 |
| Redditi italiani tassati | 50% base imponibile | 50% base imponibile | 100% ordinaria |
*Apparentemente più basso, ma i redditi esteri (€600.000) vengono tassati ordinariamente, il che in presenza di ulteriori redditi o componenti patrimoniali può portare il carico reale ben oltre.
In sintesi: La perdita del cumulo può costare a James tra i €50.000 e €100.000 annui in più di carico fiscale, a seconda del mix di redditi e della scelta effettuata.
Il regime forfettario: rimane incompatibile
Vale ricordare che il regime forfettario ha sempre avuto una propria incompatibilità strutturale con il regime impatriati, del tutto indipendente dal DL 38/2026. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 283 del 19 luglio 2019 e ribadito nel 2025 con ulteriori pronunce, chi sceglie il forfettario non può applicare il regime impatriati per lo stesso anno né per gli anni successivi del quinquennio agevolato. La scelta è vincolante sin dall’inizio del periodo di imposta.
Cosa fare entro il 31 dicembre 2026
Il messaggio normativo è inequivocabile: il 31 dicembre 2026 è una scadenza fiscale da non perdere per chi sta valutando il trasferimento di residenza in Italia con un profilo reddituale misto (redditi italiani + esteri). Per pianificare correttamente, è necessario:
- Verificare i requisiti di accesso a entrambi i regimi (non residenza nei 10 anni precedenti per il regime impatriati; patrimonio/redditi esteri significativi per la flat tax neo-residenti)
- Simulare il carico fiscale comparato tra le tre opzioni (cumulo, solo impatriati, solo flat tax) sulla base del proprio profilo reddituale
- Pianificare la data di trasferimento della residenza anagrafica e fiscale entro il 31 dicembre 2026, verificando con attenzione l’iscrizione all’AIRE e la cancellazione dal registro straniero
- Gestire l’imputazione dei redditi ai rispettivi regimi in modo rigoroso per evitare contestazioni in sede di accertamento
