L’impresa è considerata artigiana, quando al suo interno vengono svolte attività di produzione di beni, anche semilavorati, oppure prestazioni di servizi, con un limite relativo alle dimensioni ed alla forma giuridica 

L’attività deve essere condotta ed organizzata dal titolare, che deve partecipare prevalentemente, anche manualmente, all’attività lavorativa e deve avere la piena responsabilità della direzione e della gestione dell’impresa.

Ai sensi della Legge regionale (Veneto) n. 34/2018, art. 6  un’impresa artigiana, per poter svolgere attività artigiana, deve rispettare particolari vincoli dimensionali in relazione all’attività svolta. Il personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, non deve superare i seguenti limiti:

  • •per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per l’impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2001, n. 288;
  • per l’impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;
  • per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Ai fini del calcolo dei limiti nel conteggio:

  • non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
  • non sono computati i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
  • sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorchè partecipanti all’impresa familiare che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
  • sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
  • non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
  • sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

L’impresa artigiana perde i requisiti previsti dalla Legge se supera il limite dimensionale per più di 3 mesi nell’anno solare, oppure, con effetto immediato, se supera di oltre il 20% il numero massimo di addetti.

Si devono iscrivere all’albo delle imprese artigiane:

  • impresa individuale
  • SNC purché la maggioranza dei soci, ovvero 1 nel casi di 2, sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo
  • SAS purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione nall’Albo. Per le SAS è necessario che ogni socio accomandatario svolga la propria prevalente attività manuale nel processo produttivo
  • SRL con unico socio
  • SRL pluripersonale (iscrizione facoltativa). Nelle SRL pluripersonali, che non sono obbligate all’iscrizione all’Albo, è necessario che la maggioranza dei soci, ovvero 1 nel casi di 2, partecipi al lavoro e possieda la maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti della società.
  • società cooperativa con soci contitolari, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo.
  • consorzi e società consortili tra imprese artigiane, in forma cooperativa, che sono iscritti in apposita sezione separata.

L’iscrizione è condizione per:

  • concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane
  • costituzione del rapporto assicurativo previdenziale con l’INPS
  • uso di una denominazione in cui ricorrano riferimenti alla parola artigianato.
L. 443/1985 – Legge quadro per l’artigianato

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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