Nel preambolo della decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE si dà atto che, come dichiarato dal Governo italiano, il sistema di fatturazione elettronica obbligatorio, che convoglia tutte le fatture emesse attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi, vale a dire combattere la frode e l’evasione fiscale, semplificare gli adempimenti fiscali e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo così i costi amministrativi per le imprese.

Il Governo italiano ha, inoltre, sostenuto che l’estensione del campo di applicazione della misura speciale non comporterebbe costi sostanziali nei confronti di tali operatori, tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, gratuitamente, diverse soluzioni per la predisposizione e il trasferimento delle fatture elettroniche, tra cui un pacchetto software destinato ad essere installato sui computer e un’applicazione per i dispositivi mobili, oltre ad un servizio di archiviazione digitale che consente di archiviare i documenti di fatturazione garantendo la conformità con i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dei documenti per 15 anni.


Obbligo di fatturazione elettronica

In considerazione dell’autorizzazione comunitaria, nell’ambito del decreto PNRR 2 (D.L. n. 36/2022) è stato riformulato l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, abrogando l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per:

– i soggetti rientranti nel regime di vantaggio, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;

– i soggetti rientranti nel regime forfetario, di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014;

– i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

La novità ha una duplice decorrenza, essendo previsto che, per i predetti soggetti, l’emissione della fattura in formato elettronico diventa obbligatoria:

– dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25.000 euro;

– dal 1° gennaio 2024, invece, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.

Alla luce del richiamo all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, la moratoria delle sanzioni è relativa alle sole operazioni che non danno luogo all’addebito dell’IVA e, quindi, non si applica all’eventuale tardiva emissione delle fatture per operazioni imponibili dei soggetti che hanno optato per il regime speciale di cui alla L. n. 398/1991.


Riflessi sull’esterometro

La modifica dell’art.1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 si riflette in modo automatico sul successivo comma 3-bis, che prevede l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni in esame, effettuate dal 1° luglio 2022, i soggetti in precedenza esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica dovranno pertanto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Infatti, l’art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, ha previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero. Anche per questi ultimi dovrà, quindi, utilizzarsi esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML.

Ciò significa che, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resterà ancora possibile l’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Come stabilito dal provvedimento n. 293384/2021, l’obbligo comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Si ricorda, infine, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono previsti termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive, in quanto:

– per le prime, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del me-se successivo in caso di fatturazione differita);

– per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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