Con la Risposta n. 110 del 27 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di compensazione dei crediti d’imposta iscritti a ruolo derivanti dalle opzioni di cessione o sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi). In particolare, l’AE chiarisce che le somme iscritte a ruolo per contributi previdenziali non rientrano tra le “iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori” e, pertanto, non inibiscono l’utilizzo in compensazione F24 dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione o sconto in fattura.

La ragione è rinvenibile nei limiti previsti dalla normativa in materia di compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo.

L’utilizzo in compensazione è ammesso solo tra crediti fiscali per imposte erariali e debiti iscritti a ruolo sempre per imposte di tipo erariale (e non anche di natura contributiva), e quindi fra imposte dello stesso tipo.

Inoltre, in linea generale, i crediti d’imposta derivanti da incentivi fiscali – come quelli connessi al Superbonus – non possono essere utilizzati per estinguere debiti iscritti a ruolo ancorché di natura fiscale, tenuto conto che tali crediti, non essendo correlati alla liquidazione delle imposte, non sono qualificabili come crediti da imposte erariali, come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

Resta tuttavia possibile utilizzare in compensazione il credito fiscale da Superbonus con altri debiti erariali o previdenziali, purchè questi non siano iscritti a ruolo.

Il caso relativo all’interpello presentato

Il caso riguarda un professionista interessato ad acquistare un credito d’imposta Superbonus e utilizzarlo per compensare un debito contributivo nei confronti della Cassa Forense, di importo superiore a 1.500 euro e già oggetto di rateizzazione. L’Agenzia Entrate risponde in modo negativo, richiamando:

  • sia la disciplina relativa alla compensazione dei crediti d’imposta in presenza di somme iscritte a ruolo
  • sia la disciplina che regola la possibilità di utilizzare i medesimi crediti d’imposta per estinguere i debiti fiscali accertati

In entrambi i casi, la normativa di riferimento prevede condizioni e limiti ben precisi per poter effettuare la compensazione “orizzontale” di cui all’art.17 del D.lgs. 241/1997.

In merito alle norme che bloccano la compensazione dei crediti d’imposta in presenza di debiti iscritti a ruolo, l’Ade ricorda che:

  • l’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 (conv. legge 122/2010) prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Al riguardo viene confermato che l’operatività del blocco alla compensazione è subordinato alla natura del debito, che deve avere ad oggetto imposte erariali (es. IVA, IRPEF/IRES e anche IRAP – C.M. 13/E/2011) e non quelle locali, quali ad esempio l’IMU.

Inoltre, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, viene vietata la compensazione dei crediti d’imposta “da liquidazione” di imposte erariali e non anche di quelli aventi natura agevolativa.

Pertanto, anche in presenza di cartelle esattoriali per imposte erariali di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro, risulta comunque ammessa la compensazione di crediti d’imposta “da incentivi”, quali ad esempio quelli relativi al Superbonus o ai bonus in edilizia;

  • l’art. 37, co. 49-quinquies, del DL 223/2006 (conv. legge 248/2006) impone il divieto di compensazione dei crediti fiscali, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.

In questo caso, fermo restando che il debito accertato di importo superiore a 50.000 euro deve essere relativo a imposte erariali (e non anche a tributi locali), il blocco della compensazione opera per tutti i crediti d’imposta, quindi, non solo dei crediti relativi alla liquidazione di imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa (C.M. 16/E/2024 – si veda anche nostra comunicazione del 10/07/2024 “Circolare Agenzia delle Entrate 16/E/ del 28 giugno 2024 – La nuova disciplina compensazioni in vigore dal 1° luglio”).

In entrambi i casi, il divieto di compensazione non trova applicazione qualora i debiti siano oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza o siano in essere provvedimenti di sospensione.

Quanto alla possibilità di estinguere, anche parzialmente, somme iscritte a ruolo mediante compensazione dei crediti d’imposta, l’AE conferma che la normativa – art.31, quarto periodo, del D.L. 78/2010 (conv. legge 122/2010) e il relativo Decreto attuativo 10 febbraio 2011, nonché, per rinvio, l’art. 37, co. 49-quinquies, terzo periodo, del DL 223/2006 – legge 248/2006 -, consente tale facoltà solo in presenza di omogeneità tra credito e debito, ovvero quando il credito derivi dalla liquidazione di imposte erariali e anche le somme iscritte a ruolo siano relative ad imposte erariali (C.M. 13/E/2011).

Ne consegue che non è possibile utilizzare crediti di natura agevolativa per compensare debiti fiscali iscritti a ruolo o, ancora, crediti da liquidazione di imposte erariali con debiti di natura contributiva o derivanti da imposte locali (es. IMU).

Alla luce della suddetta ricostruzione normativa, l’Agenzia Entrate nella Risposta n. 110/2026 chiarisce che, nel caso di specie, il credito d’imposta da Superbonus:

  • non può essere utilizzato in compensazione con il debito previdenziale verso la Cassa Forense iscritto a ruolo per i due motivi che seguono.
  1. le norme citate (art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 e art. 37, co. 49-quinquies, del DL 223/2006) relative al divieto di compensazione in presenza di ruoli si riferiscono entrambe a “debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e non a debiti iscritti a ruolo di altra natura, come i debiti previdenziali.
  2. la specifica disciplina che consente di pagare le somme iscritte a ruolo per debiti erariali superiori a 1.500 euro con i crediti “relativi alle stesse imposte (quindi sempre crediti erariali), richiede omogeneità sul tipo di imposta a debito/credito ai fini del pagamento mediante compensazione.

Nel caso di specie, quindi, non è possibile applicare nessuna delle citate regole per estinguere il debito previdenziale verso la Cassa Forense con il credito da Superbonus, tenuto conto che il credito non deriva dalla liquidazione di imposte erariali e il debito è addirittura di natura contributiva e non fiscale.

  • può essere utilizzato in compensazione per il versamento ordinario di imposte, contributi INPS e premi INAIL attraverso il modello F24, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997.

Da evidenziare che, a parere dell’Agenzia Entrate e contrariamente a quanto sostenuto dall’istante nell’interpello in esame, il pagamento delle rate di dilazione del debito contributivo non rientra tra i versamenti ordinari di imposte, in quanto, anche se regolarmente assolto alle varie scadenze accordate, è comunque funzionale all’assolvimento di somme accertate e non invece di ordinari versamenti contributivi.

Si evidenzia, infine, che risulta ancora inapplicabile, per mancanza del relativo D.M. attuativo MEF, la disposizione ulteriore (art. 121, co. 3-bis del DL 34/2020, comma inserito dall’art. 4, comma 1, del DL 39/ 2024) che limita la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di iscrizioni a ruolo per debiti erariali di importo superiore a 10.000 euro.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share