Il mercato delle opere d’arte a livello globale sta incrementando, specialmente con riferimento alle opere d’arte vendute all’estero, grazie soprattutto alle nuove tecnologie multimediali.

Oltre ai collezionisti, che acquistano le opere d’arte per mero godimento in proprio, si affacciano al settore nuovi mercanti d’arte che acquistano le opere d’arte con intento speculativo.

Il mercato delle opere d’arte è sostenuto principalmente da soggetti che investono i propri capitali nell’intento che il valore investito incrementi con il passare del tempo.

In questo articolo cerchiamo di approfondire il regime fiscale relativo alla vendita di opere d’arte, a livello sia nazionale sia internazionale, e come individuare le plusvalenze sviluppate del venditore, in relazione alla finalità con le quali possono perfezionarsi le compravendite.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente notificato diversi avvisi di accertamento a carico di contribuenti che si sono occupati della compravendita di opere d’arte a livello internazionale e che non hanno mai provveduto a tassare le relative plusvalenze.

La vendita di opere d’arte

L’individuazione del regime fiscale applicabile deve partire dalla qualifica dell’operatore che pone in essere la vendita. E’ possibile distinguere diverse tipologie di operatori, a seconda che essi facciano della compravendita di opere d’arte una propria professione più o meno abituale.

Il mercante d’arte

Il “mercante d’arte” è colui che compra le opere d’arte con il fine di rivenderle, facendo della compravendita di opere d’arte la propria attività. A prescindere da una vera e propria organizzazione, tale attività del “mercante d’arte”, ai sensi dell’art. 55 del TUIR, quando viene svolta in maniera abituale, produce reddito d’impresa. In tale caso, alle compravendite di opere d’arte andrà applicata anche l’IVA.

Lo speculatore occasionale di opere d’arte

Lo “speculatore occasionale”, al contrario del “mercante d’arte”, è colui che non svolge come professione abituale l’attività di compravendita di opere d’arte, bensì compie solo saltuariamente tali operazioni, nonostante abbia anch’egli come obiettivo principale quello di trarre profitto dalla vendita, più che godere in proprio delle opere d’arte che acquista. Dal momento che lo “speculatore occasionale”, a differenza del “mercante d’arte”, non svolge un’attività commerciale di tipo abituale, egli non produce reddito d’impresa, bensì i relativi redditi potranno, tutt’al più, rientrare nella categoria dei “redditi diversi”. Quest’ultima categoria reddituale include, infatti, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR, anche “i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.

Il collezionista privato di opere d’arte

Il “collezionista privato” allo stesso modo dello “speculatore occasionale”, non esercita l’attività di compravendita di opere d’arte in maniera abituale, però a differenza di quest’ultimo non agisce con il solo scopo di trarre profitto dalla relativa vendita. E’ possibile identificare, quindi, il “collezionista privato” con colui che acquista le opere d’arte per arricchire la propria collezione e, quindi, con il fine di godere in prima persona della bellezza dei capolavori accumulati nel corso degli anni. Sotto il profilo fiscale, atteso che il “collezionista privato” non si occupa della compravendita di opere d’arte con l’intendo speculativo o, comunque, non con il solo intento di trarne dei benefici economici, i relativi redditi non dovrebbero essere ritenuti imponibili e, quindi, le plusvalenze realizzate attraverso la vendita delle proprie opere d’arte dovrebbero andare esenti da imposta.

La giurisprudenza

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 8 marzo 2023, n. 6874, ha ribadito che, con riferimento alla differenziazione sopra indicata, il sistema fiscale italiano prevede,  conseguenze differenti:

  • per il mercante d’arte si è in presenza di redditi d’impresa ex artt. 55 ss. TUIR e di passività ai fini IVA come previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972;
  • lo speculatore occasionale potrà generare i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i), TUIR non trovando però assoggettamento ai fini IVA per mancanza del requisito dell’abitualità;
  • il collezionista invece non sarà soggetto ad alcuna imposizione.

La Suprema Corte conferma che, anche secondo le indicazioni fornite dalla dottrina, diversi sono gli elementi su cui fondare la qualificazione, quali:

  • scopo dell’acquisto;
  • frequenza e il numero delle transazioni;
  • durata del possesso;
  • attività finalizzate a facilitare la vendita;
  • ragioni che hanno portato all’alienazione.

Ai fini della qualificazione dell’attività d’impresa particolare attenzione viene riposta sul requisito dell’abitualità, di cui all’art. 55 TUIR sopra richiamato in tema di reddito d’impresa. L’esistenza di un’attività commerciale è stata ritenuta sussistente in ragione di elementi significativi idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell’attività d’impresa, come:

  • numero delle transazioni effettuate;
  • importi elevati;
  • quantitativo di soggetti con cui venivano intrattenuti rapporti;
  • varietà della tipologia di beni alienati.

Ai fini impositivi, inoltre, non rileverebbe che il profitto conseguito venga capitalizzato in beni e non in denaro, in quanto porta sempre intrinsecamente un arricchimento del patrimonio personale del soggetto (Cass. 31 marzo 2008, n. 8196). Segnaliamo peraltro che in giurisprudenza è stata rinvenuta un’attività commerciale in presenza simultaneamente della rilevanza dell’investimento e dell’esclusione dell’utilizzo nella sfera personale dei beni oggetto di compravendita (Cass. 20 dicembre 2006, n. 27211).

La tassazione internazionale delle opere d’arte

In merito alla corretta qualifica e alla imponibilità dei redditi derivanti dalla vendita di opere d’arte non possono essere sottovalutati i rischi per gli operatori del settore, perché spesso si verifica che la mancata considerazione di alcuni aspetti della compravendita conducano a penalizzare gli interessati sotto il profilo fiscale, rendendoli finanche destinatari degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Assume fondamentale importanza, sia ai fini della pianificazione fiscale delle operazioni di compravendita sia per preservarsi da possibili verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate, comprendere perfettamente, alla luce dei precisi dettagli del caso concreto, i limiti oltre i quali la propria attività possa configurare quella di un “mercante d’arte”, di uno “speculatore occasionale” o di un “collezionista privato”.

L’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che possono dare luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni e interessi da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da annullare il reddito prodotto dal contribuente e causargli un danno economico.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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