In sede di approvazione del bilancio, gli amministratori propongono ai soci la destinazione dell’utile o della perdita d’esercizio. Nella Nota integrativa, come previsto dall’art. 2427 C.C., bisogna inserire la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
Cosa fare in caso di utile d’esercizio
L’utile d’esercizio può essere:
- accantonato a riserva;
- destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizi precedenti;
- distribuito ai soci;
- riportato a nuovo.
L’utile d’esercizio va, per obbligo di legge, accantonato a riserva legale per almeno il 5% dell’ammontare complessivo, fino a che la riserva legale non raggiunga il 20% del capitale sociale. La parte rimanente può essere accantonata a una riserva definita “non obbligatoria”, come ad esempio la riserva statutaria. Altra importante ed utile precisazione è che le riserve degli utili vanno iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo a quello da cui l’utile emerge.
Nel caso in cui l’utile sia destinato ai soci, sottoforma di dividendo, il verbale di distribuzione va registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, previo assolvimento dell’imposta di registro in misura pari a 200 euro mediante modello F24 con indicazione del codice tributo “1550”. Si ricorda che per tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, il termine per la registrazione è stato esteso da 20 a 30 giorni, come previsto dall’art. 14 D.L. 73/2022 del “Decreto Semplificazioni”. Ai fini della registrazione è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate:
- il modello 69 correttamente compilato ;
- 2 copie del verbale, con marche da bollo da 16 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte, come alternativa al bollo è possibile l’uso del modello F24 con codice tributo “1552”;
- la ricevuta del versamento dell’imposta di registro.
Oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, va apposto in calce il verbale dell’assemblea e la dichiarazione dell’avvenuta registrazione, indicando data, numero e Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura “Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di ………….….. in data …..…… al n .………..” oppure “In corso di registrazione”.
Cosa fare in caso di perdita d’esercizio
La perdita d’esercizio può essere:
- riportata a nuovo;
- essere oggetto di copertura con utilizzo di riserve di utili o di capitale presenti nel patrimonio netto.
Si ricorda che il manifestarsi di una perdita comporta la verifica da parte degli amministratori che la stessa:
- riduca di oltre 1/3 il capitale sociale; in caso di superamento del terzo del capitale sociale, i soci possono:
- non prendere provvedimenti riportando la perdita a nuovo, se ritengono che derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
- oppure deliberare la riduzione del capitale sociale, consentendo la copertura della perdita, i soci possono altresì decidere di effettuare versamenti a fondo perduto in favore della società oppure rinunciare ai crediti sorti precedentemente nei confronti della stessa;
- riduca di oltre 1/3 il capitale sociale e determini la riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale, con conseguente obbligo di ricostituzione, salva la trasformazione della società o scioglimento della società.
Va da sé che gli amministratori, laddove dovessero riscontrare tali situazioni sopra citate, sono tenuti a convocare l’assemblea senza indugio, affinché possano essere presi gli opportuni provvedimenti. Tuttavia, l’art.3 D.L. 198/2022 del “Decreto Milleproroghe”, ha previsto la proroga alle perdite dell’esercizio 2022 della disposizione di cui all’articolo 6 D.L. 23/2020 con cui è stabilita la “sospensione” dell’applicazione delle disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale. Quindi laddove la perdita del 2022 di oltre 1/3 dovesse ledere il capitale sociale fino a ridurlo sotto il minimo legale, può essere rinviata.